Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 290
Art. 290.
Pel conferimento dei sussidi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, il ministro sentira' di regola il parere di una Commissione presieduta dal ministro stesso o dal sottosegretario di Stato e composta del direttore generale, del direttore capo divisione del servizio, di un R. provveditore agli studi e di un R. ispettore scolastico, i quali due ultimi membri durano in carica un biennio e non sono rieleggibili se non dopo un altro biennio. Un funzionario della competente divisione esercitera' le funzioni di segretario.