Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 21
Art. 21.
L'approvazione sara' negata:
a) quando risulti che almeno dieci dei fanciulli iscritti frequentino la scuola;
b) quando il Comune non abbia sufficientemente provveduto all'istruzione secondo gli obblighi di legge;
c) quando la meta' dei fanciulli iscritti alla scuola, e in ogni caso non meno di dieci, trasmigrando per necessita' agricole, si ritrovi unita in altra localita' del Comune, a meno che il Comune non provveda a continuare l'istruzione nella localita' dove gli alunni si ritrovino.