Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 162
Art. 162.
Per farsi luogo alla dispensa dal servizio, a norma dell'art. 11 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, occorre che la inettitudine risulti dai verbali di visita del R. ispettore, se il maestro esercita l'ufficio, e che la infermita' che vi ha dato causa sia constatata da una visita di tre medici, la quale accerti che la malattia non presenta probabilita' di guarigione e che il maestro non sarebbe in grado di continuare o di riassumere l'insegnamento neppure dopo trascorsi i periodi di assenza o di aspettativa stabiliti dal presente regolamento a favore dei maestri costretti ad interrotti per il servizio per ragioni di salute.