Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 278
Art. 278.
La facolta' di ridurre di un quarto lo stipendio ai maestri delle scuole, per effetto dell'art. 19 della legge 8 luglio 1904, e la conseguente riduzione di un quarto del contributo dello Stato, si riferiscono alle scuole classificate. Quelle non classificate obbligatorie sono regolate dall'art. 343 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.