Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 87
Art. 87.
I titolari delle direzioni facoltative senza insegnamento devono essere nominati in seguito a concorso con le stesse norme prescritte per la nomina dei titolari delle direzioni obbligatorie.
L'ufficio di direttore didattico con insegnamento puo' essere affidato per incarico, e con adeguato compenso, a un maestro che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 19 comma 2° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, e possegga i requisiti nel medesimo indicati.
L'incarico della direzione didattica facoltativa con insegnamento si conferisce per concorso tra i maestri e le maestre del Comune, salvo che uno solo fra essi non possieda il titolo per essere prescelto.