Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 269
Art. 269.
Al concorso dello Stato nell'aumento degli stipendi dei maestri elementari, per effetto della legge 11 aprile 1886, n. 3978, i Comuni hanno diritto soltanto per le scuole classificate esistenti al 1° novembre 1886, e sempre quando gli stipendi goduti dai maestri non fossero gia' uguali o superiori ai minimi legali della tabella annessa alla legge stessa.
Per le scuole che, esistenti dal 1° novembre 1886, fossero in seguito state soppresse, cessa per lo Stato l'obbligo al concorso dal momento della soppressione.
Per quelle che fossero state trasformate, l'obbligo dello Stato e' limitato al concorso negli stipendi assegnati alle scuole dopo la trasformazione ed in ragione di questi.
Nel caso che le scuole esistenti al 1° novembre 1886, i cui insegnanti per effetto della citata legge ebbero un aumento di stipendio, vengano a cambiare di classificazione, il concorso dello Stato dovuto ai Comuni per la legge stessa sara', in applicazione dell'art. 24 ultimo capoverso della legge 8 luglio 1904, n. 407, calcolato sullo stipendio corrispondente alla classificazione della scuola, vigente nell'anno al quale il concorso stesso si riferisce.