Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 24
Art. 24.
Quando il numero complessivo dei fanciulli dei due sessi dimoranti nel Comune e soggetti all'obbligo scolastico non oltrepassi quello di cinquanta, il Comune potra' sostituire alla scuola maschile e alla scuola femminile un'unica scuola mista.
Nelle frazioni o borgate aventi una popolazione agglomerata o sparsa inferiore agli 800 abitanti potra' il Comune sostituire alle due scuole un'unica scuola mista.