N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 106


Art. 106.

Verso gli alunni che manchino ai loro doveri e persistano nelle mancanze si possono usare i seguenti mezzi disciplinari:

1° ammonizione;

2° censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori che la debbono restituire vistata;

3° censura come sopra con avvertimento ai genitori di presentarsi alla scuola entro un tempo determinato dal direttore o dal maestro.
In caso di non presentazione, l'alunno potra' essere rinviato a casa;

4° sospensione dalla scuola da uno a cinque giorni di lezione;

5° trasferimento a classe corrispondente in altro locale scolastico della citta';

6° esclusione dalla scuola per l'anno in corso.

E' vietata qualsiasi forma di punizione diversa da quelle indicate in questo articolo.