Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 106
Art. 106.
Verso gli alunni che manchino ai loro doveri e persistano nelle mancanze si possono usare i seguenti mezzi disciplinari:
1° ammonizione;
2° censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori che la debbono restituire vistata;
3° censura come sopra con avvertimento ai genitori di presentarsi alla scuola entro un tempo determinato dal direttore o dal maestro.
In caso di non presentazione, l'alunno potra' essere rinviato a casa;
4° sospensione dalla scuola da uno a cinque giorni di lezione;
5° trasferimento a classe corrispondente in altro locale scolastico della citta';
6° esclusione dalla scuola per l'anno in corso.
E' vietata qualsiasi forma di punizione diversa da quelle indicate in questo articolo.