Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 219
Art. 219.
I membri del Consiglio scolastico, che sono anche consiglieri di un Comune della medesima Provincia, non possono prender parte ai giudizi disciplinari contro i maestri che prestano servizio nel Comune stesso.
Le cause che danno luogo alla ricusazione dei giudici ed alla loro astensione sono applicabili ai componenti il Consiglio scolastico compresi i maestri o i direttori eletti a prender parte al giudizio disciplinare.
la ricusazione dev'essere proposta almeno tre giorni prima di quello fissato pel giudizio, con istanza firmata dal maestro, nella quale siano indicati i motivi ed i mezzi di prova.
Il Consiglio scolastico decide sull'istanza senza l'intervento degli interessati, ma sentite le loro osservazioni.
Quando i motivi di ricusazione siano riconosciuti assolutamente infondati, potra' il Consiglio scolastico provinciale infliggere per questo fatto al maestro una punizione disciplinare, senza pregiudizio delle maggiori responsabilita' penali.
I maestri e i direttori che prendono parte al giudizio disciplinare, se sottoposti alla loro volta a giudizio disciplinare, sono sospesi dall'ufficio di componenti il Consiglio scolastico provinciale per tutto il tempo in cui dura il giudizio promosso contro di essi, e decadono se condannati, qualunque sia la pena loro inflitta.