Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 90
Art. 90.
Il direttore:
1. Cura l'esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni dell'autorita' governativa per tutto cio' che riguarda l'ordine educativo, didattico e disciplinare della scuola.
2. Tiene il registro degli obbligati e, accertate le assenze non giustificate, le segnala al sindaco, e, quando continui l'inadempimento dell'obbligo, ne informa il R. ispettore scolastico.
3. In conformita' dell'art. 2 della legge 8 luglio 1904, n. 407 spedisce periodicamente, in franchigia postale, avvisi individuali ai genitori o ai tutori di quei fanciulli iscritti che non frequentano regolarmente la scuola.
4. Vigila al mantenimento della disciplina e all'osservanza dell'orario degli insegnanti, degli alunni, dei bidelli e inservienti.
5. Conferisce coi genitori degli alunni o con le persone che ne fanno le veci, e li informa, a voce o per iscritto, delle mancanze, delle punizioni, delle assenze, della condotta e del profitto dei medesimi.
6. Visita tutte le scuole e classi che da lui dipendono, ed assiste saltuariamente alle lezioni.
7. Rivede i lavori scolastici corretti dagl'insegnanti, e sottopone, quando lo stimi opportuno, gli alunni a speciali esperimenti scritti ed orali.
8. Convoca, in principio ed in fine, dell'anno scolastico, ogni bimestre e ogni altra volta che lo creda, opportuno, il personale insegnante (il quale sara' sentito collegialmente sullo svolgimento dei programmi, sul metodo d'insegnamento e sulle altre materie di ordine disciplinare e didattico); risponde della regolare tenuta dei registri e dei diari scolastici; consiglia gl'insegnanti e, occorrendo, li richiama all'esatto adempimento dei loro doveri, senza menomarne l'autorita' morale, specialmente innanzi agli alunni.
9. Provvede nei casi di assenza o di impedimento dei maestri ed, occorrendo, ne assume personalmente la supplenza: ma questa non potra' eccedere mai, complessivamente i 5 giorni di lezione ciascun mese.
10. Riferisce al sindaco o all'assessore direttamente o a mezzo della direzione generale, ove questa esista, gl'inconvenienti che si verifichino nelle scuole, qualora il rimediarvi ecceda la sua competenza, e gli da' notizia delle assenze dei maestri e delle loro mancanze quando i suoi richiami ed avvertimenti siano riusciti infruttuosi. Nel caso di colpe che esporrebbero l'insegnante ad una delle punizioni disciplinari sancite dalla legge, ne informa anche il R. ispettore scolastico.
11. Accompagna il R.-ispettore nelle visite alle scuole, appone la sua firma ai relativi verbali, e si assicura che le istruzioni date dal medesimo agl'insegnanti siano eseguite.
12. Fornisce al municipio ed alle autorita' governative, quando ne sia richiesto, le notizie o gli elementi statistici relativi alle scuole.
13. Trasmette alla fine di ciascun anno al sindaco e al R. ispettore una particolareggiata relazione sul procedimento didattico e disciplinare delle scuole da lui dirette, sui bisogni di esse e sull'opera dei singoli insegnanti, comunicando a questi le sue osservazioni, quando costituiscano note di demerito affinche' siano messi in grado di presentare le loro giustificazioni alle autorita' superiori.
14. Ha la consegna delle suppellettili e del materiale didattico, ne cura la conservazione, e fa all'Amministrazione comunale le richieste che stima necessarie per i nuovi acquisti o per le riparazioni dei locali.
15. Vigila sull'andamento didattico e disciplinare delle scuole serali e festive per gli adulti, istituite del Comune o nei Comuni da cui dipende od esercita sul personale insegnanti e sugli alunni per quanto si riferisce alla frequenza, alla osservanza dei programmi e degli orari ed ai materiali scolastico, attribuzioni analoghe a quelle che al direttore sono affidate per le scuole diurne.
Alla chiusura dei corsi trasmette al sindaco ed al R. ispettore scolastici una particolareggiata relazione sull'andamento didattico dei corsi stessi, esprimendo il suo avviso sull'opera degl'insegnanti e sull'opportunita' di riconfermare loro l'incarico dell'insegnamento nell'anno successivo.
16. Esercita tutto le altre attribuzioni che gli sono deferite dal regolamento.
Ove esiste una Direzione generale, il R. ispettore comunica coi dirigenti locali ordinariamente per mezzo di essa.