Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 132
Art. 132.
I documenti possono essere presentati in originale o in copia debitamente autenticata. Le copie autentiche, che i concorrenti possono presentare invece dei documenti originali, devono essere redatte secondo le disposizioni della legge sul bollo.