Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 81
Art. 81.
Le prove orali si fanno in cinque sedi diverse davanti a Commissioni composte di cinque membri, compreso il presidente che sara' sempre uno dei membri della Commissione centrale.
I membri delle citate Commissioni sono nominati volta per volta dal Ministero della pubblica istruzione.
Non e' ammesso alle prove orali chi non abbia ottenuto almeno 6/10 in ciascuna delle due votazioni sulla prova scritta.
Non puo' essere dichiarato eleggibile chi non abbia conseguito almeno in ciascuna prova orale.