N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 81


Art. 81.

Le prove orali si fanno in cinque sedi diverse davanti a Commissioni composte di cinque membri, compreso il presidente che sara' sempre uno dei membri della Commissione centrale.

I membri delle citate Commissioni sono nominati volta per volta dal Ministero della pubblica istruzione.

Non e' ammesso alle prove orali chi non abbia ottenuto almeno 6/10 in ciascuna delle due votazioni sulla prova scritta.

Non puo' essere dichiarato eleggibile chi non abbia conseguito almeno in ciascuna prova orale.