N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 338


Art. 338.

Gli Istituti di educazione, di cui all'articolo precedente, sono sottoposti alla vigilanza del R. ispettore, che di tutti gli inconvenienti riscontrati nelle sue visite periodiche deve riferire al provveditore agli studi, il quale promuovera' dalle autorita' competenti i necessari provvedimenti ed, occorrendo, ne informera' il Ministero della pubblica istruzione.