Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 96
Art. 96.
Nei giorni di vacanza il maestro ha facolta' di condurre gli alunni a passeggiate all'aperto, possibilmente combinate con esercizi ginnici, a complemento dell'educazione fisica.
Dove esiste una direzione didattica, queste passeggiate saranno stabilite dall'insegnante d'accordo con la direzione stessa.