Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 170
Art. 170.
Nei Comuni che a termini dell'art. 129, comma 2°, abbiano bandito il concorso senza distinzione di grado, i maestri assegnati in seguito a concorso di tal natura alle scuole di grado inferiore possono essere promossi a quelle di grado superiore alle condizioni e con le norme prescritte nei regolamenti speciali.