Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 22
Art. 22.
Quando in un Comune non si verifichi la condizione indicata nella lettera c) dell'articolo precedente, ed in esso siano aperte una o piu' scuole facoltative frequentate da almeno trenta alunni, l'autorizzazione a trasformare una o piu' scuole annuali in semestrali, sara' subordinata alla condizione che il Comune stesso classifichi un numero corrispondente di dette scuole facoltative.
In ogni caso l'economia risultante dall'applicazione di queste disposizioni non potra' essere impiegata che a scopi d'istruzione o a vantaggio d'istituzioni sussidiarie alla scuola.