Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 191
Art. 191.
Il maestro deve trovarsi alla scuola nell'ora stabilita dall'autorita' municipale, non meno di 10 ne' piu' di 20 minuti innanzi il principio delle lezioni, per assistere all'ingresso degli alunni; deve sorvegliare gli alunni stessi durante il tempo destinato alla ricreazione e refezione dove l'orario adottato e' unico, e deve rimanere nella scuola finche' ne siano usciti i suoi alunni.
Nelle scuole misto l'ingresso e l'uscita degli alunni e delle alunne deve effettuarsi in tempo diverso con l'intervallo di dieci minuti.