Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 254
Art. 254.
Lo stesso obbligo e' imposto all'esattore, cui non sia affidato il servizio di cassa del Comune, purche' i maestri o i direttori esibiscano una dichiarazione, che dovra' rilasciarsi dal tesoriere comunale, dalla quale risulti che la rata non fu potuta sodisfare per mancanza di mandato o di fondi o per altra causa non portante impedimento legale al pagamento in tutto o in parte della rata scaduta.
Esistendo qualche impedimento legale, esso sara' dal tesoriere enunciato sulla predetta dichiarazione, e l'esattore ne terra' conto per eseguire le occorrenti deduzioni dalle somme, che dovra' anticipare.
Qualora il tesoriere comunale rifiuti di rilasciare la suddetta dichiarazione l'esattore, su richiesta anche verbale dell'interessato, dovra' notificare gratuitamente per mezzo del suo messo al tesoriere che, non sorgendo opposizioni nel termine di tre giorni, egli paghera' senza altro la rata scaduta.