Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 146
Art. 146.
La nomina da parte del Comune in ciascuna terna potra' aver luogo o per votazione complessiva su tutti i tre nomi o per votazione separata su ciascun nome, a cominciare da uno qualunque di essi.
Il Comune potra' procedere alla nomina ancorche' sia decorso il 15 settembre, purche' il Consiglio scolastico provinciale non abbia avocato a se' gli atti per i provvedimenti d'ufficio.