Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 185
Art. 185.
I maestri sono obbligati ad insegnare in ciascuna delle varie classi del grado pel quale hanno concorso o furono nominati.
Dove sia possibile e ragioni didattiche lo consiglino, ed ove gia' non disponga il regolamento municipale, il provveditore, sentiti il Comune e il R. ispettore, puo' ordinare che i maestri del grado inferiore e quelli del grado superiore si avvicendino tra loro in diverse classi.