N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Preambolo
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge organica sulla pubblica istruzione 13 novembre 1859, n. 3725;
Vedute le leggi 15 luglio 1877, n. 3961, sull'obbligo dell'istruzione; 9 luglio 1876, n. 3250 e 1° marzo 1885, n. 2986, coordinate in testo unico con Nostro decreto 19 aprile 1885, n. 3099, sul miglioramento delle condizioni economiche e giuridiche dei maestri, 11 aprile 1886, n. 3798, sull'aumento degli stipendi dei maestri stessi; 26 marzo 1893, n. 159, per il puntuale pagamento di detti stipendi; la legge 19 febbraio 1903, n. 45, e il Nostro decreto 21 ottobre 1903, n. 431, che approva il testo unico per la nomina, la conferma e il licenziamento dei maestri elementari, la legge 8 luglio 1904, n. 407, portante provvedimenti per la scuola e pei maestri elementari; il Nostro decreto 13 ottobre 1904, n. 598, che approva il regolamento-legge per gli esami nelle scuole medie ed elementari;
Veduti il regolamento unico per l'istruzione elementare 16 febbraio 1888, n. 5292; il regolamento 4 giugno 1893, n. 276, per l'esecuzione della predetta legge 26 marzo stesso anno; il regolamento generale 9 ottobre 1895, n. 623, per l'istruzione elementare; il regolamento 14 ottobre 1901, n. 505, per la concessione dei sussidi, retribuzioni e gratificazioni a favore dell'istruzione primaria e popolare; il Nostro decreto 12 giugno 1904, n. 347, portante modificazioni ed aggiunte al regolamento generale predetto; i Nostri decreti 30 dicembre 1894, 24 marzo 1895, n. 84, 6 giugno 1895, 22 gennaio 1899, n. 50, 27 febbraio 1902, n. 79, e 28 ottobre 1904, n. 633, sui diplomi di benemerenza e assegni vitalizi ai maestri; il regolamento 8 settembre 1906, n. 581, sugli stipendi dei maestri e sui concorsi e rimborsi dello Stato ai Comuni pel pagamento degli stipendi stessi;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.



E' approvato il regolamento generale per l'istruzione elementare, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.



Sono abrogati il regolamento generale approvato con R. decreto 9 ottobre 1895, n. 623, e modificato con R. decreto 12 giugno 1904, n. 431, e tutte le disposizioni regolamentari anteriori e posteriori al regolamento stesso che si riferiscono a materie contemplate nel presente regolamento, ad eccezione di quelle pubblicate con Nostro decreto 2 dicembre 1906, n. 703, per l'applicazione del titolo VI della legge 15 luglio 1906, n. 383, portante provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a' chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 febbraio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
Rava.

Visto, il guardasigilli: Orlando.

Regolamento

Art. 1


REGOLAMENTO GENERALE per la istruzione elementare.

Art. 1.

I fanciulli obbligati all'istruzione elementare debbono frequentare le classi elementari obbligatorie istituite nel Comune.

Nei Comuni che non hanno l'obbligo dell'istruzione elementare superiore, l'obbligo s'intende soddisfatto quando siasi superato l'esame di compimento.

Art. 2


Art. 2.

Per l'insegnamento nelle diverse classi si osservano i programmi e le istruzioni del Governo.

E' vietata qualunque mutazione che ne alteri la sostanza e la misura.

Art. 3


Art. 3.

I Comuni provvederanno all'istruzione religiosa di quegli alunni i cui genitori la chiedano, nei giorni e nelle ore stabilite dal Consiglio scolastico provinciale per mezzo degli insegnanti delle classi, i quali siano riputati, idonei a quest'ufficio e lo accettino, o di altre persone, la cui idoneita' sia riconosciuta dallo stesso Consiglio scolastico.

Quando pero' la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune non creda di ordinare l'insegnamento religioso, questo potra' essere dato, a cura dei padri di famiglia che lo hanno chiesto, da persona che abbia la patente di maestro elementare e sia approvata dal Consiglio provinciale scolastico. In questo caso saranno messi a disposizione, per tale insegnamento, i locali scolastici nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dal Consiglio provinciale scolastico.

Art. 4


Art. 4.

Per la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo all'istruzione e' istituita in ogni Comune una speciale Commissione cosi' composta:

a) sindaco o assessore per l'istruzione o un consigliere comunale che la presiede;

b) presidente della Congregazione di carita' od un suo delegato;

c) un giudice conciliatore del Comune;

d) ufficiale sanitario;

e) un maestro e una maestra delle scuole del Comune;

f) due o piu' padri di famiglia residenti nel Comune.

Nei Comuni capoluogo di circoscrizione scolastica d'ispezione, ed in quelli ove sia istituita la direzione didattica obbligatoria o facoltativa faranno parte della Commissione rispettivamente tanto l'ispettore che il direttore didattico.

Il direttore didattico e l'ufficiale sanitario dei Comuni riuniti in consorzio faranno parte della Commissione nel capoluogo del Consorzio.

I componenti della Commissione di cui alle lettere e) e f), ed eventualmente, quando in un Comune vi siano piu' giudici conciliatori, quello di cui alla lettera c), sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione di primavera.

Nei Comuni divisi in frazioni il Consiglio comunale nominera' a far parte della Commissione, tra i padri di famiglia, un rappresentante di ciascuna frazione.

I componenti elettivi della Commissione sono nominati per un biennio e possono essere riconfermati.

Art. 5


Art. 5.

Nei Comuni, che siansi avvalsi dalla facolta' concessa dall'articolo 154 della legge comunale e provinciale (T. U. approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164) potranno costituirsi piu' Commissioni speciali, una per ciascuno dei quartieri. Quella del quartiere in cui e' la sede del municipio sara' composta a norma dell'articolo precedente, le altre saranno presiedute ciascuna dal delegato del sindaco e composte, ove non esistano nel rispettivo quartiere membri di diritto, di persone appartenenti alle medesime categorie.

Art. 6


Art. 6.

Nei primi 15 giorni del mese di luglio il sindaco pubblichera' un manifesto, ricordando ai genitori, ai tutori, ai direttori degli Istituti di beneficenza, ai quali fossero affidati i fanciulli orfani od esposti, o ai cittadini, ai quali i fanciulli fossero affidati dagli Istituti stessi, e, in generale, a tutti coloro che hanno in custodia e sotto la loro dipendenza o impiegano come che sia fanciulli in eta' di frequentare la scuola ed i cui parenti o tutori non abbiano dimora abituale nel Comune, l'obbligo che ad essi e' imposto dalla legge di procacciare l'istruzione ai fanciulli.

Col manifesto stesso il sindaco invitera', inoltre, le persone suindicate a dichiarare personalmente o per iscritto all'ufficio comunale, nel termine di 15 giorni, in qual modo essi intendano adempiere a tale obbligo; se per mezzo delle scuole pubbliche, di scuole private debitamente autorizzate o coll'insegnamento in famiglia.

Art. 7


Art. 7.

Entro il mese di luglio il sindaco fara' compilare dall'ufficio comunale, sulla scorta dei registri dello stato civile, dell'anagrafe e di tutti i documenti e le informazioni che risultino all'ufficio comunale, un elenco dei fanciulli che si presumono obbligati all'istruzione elementare.

In questo elenco saranno indicati i nomi dei genitori dei fanciulli o delle persone che a norma della legge hanno l'obbligo di procacciare ad essi l'istruzione elementare ed il luogo della loro residenza o dimora.

Art. 8


Art 8.

La Commissione speciale di vigilanza, costituita a norma dell'art. 4, adunata il 15 agosto, esaminera' l'elenco formato dall'ufficio comunale e le dichiarazioni dei padri di famiglia e di tutti coloro che hanno l'obbligo di procacciare l'istruzione ai fanciulli ed invitera', con avvisi individuali, a comparire innanzi alla Commissione, prima della fine di agosto, coloro che non abbiano fatta alcuna dichiarazione o le cui dichiarazioni siano dalla Commissione ritenute insufficienti o manchevoli.

Sentite le dichiarazioni degl'interessati, la Commissione proporra' al sindaco l'elenco definitivo degli obbligati a frequentare le scuole elementari del Comune per l'imminente anno scolastico, nel quale elenco saranno compresi come iscritti d'ufficio coloro i cui genitori, o chi per essi, non avranno fatta alcuna dichiarazione o non si saranno presentati alla Commissione di vigilanza.

La Commissione presentera' al sindaco altresi' l'elenco dei fanciulli i cui genitori, o chi per essi, avranno dichiarato di adempiere altrimenti all'obbligo loro imposto dalla legge, coll'indicazione, per ciascuno, del modo col quale quest'obbligo sara' adempiuto, cioe' con l'iscrizione in scuole private debitamente autorizzate o coll'insegnamento in famiglia.

Gli elenchi menzionati in questo articolo saranno comunicati al R.
Ispettore.

Art. 9


Art. 9.

L'elenco degli obbligati a frequentare le scuole elementari del Comune, a norma degli articoli precedenti, approvato dal sindaco, sara' pubblicato non piu' tardi del 1° settembre con apposito manifesto, che dovra' esser tenuto affisso all'albo pretorio, tanto nel capoluogo del Comune che nelle singole frazioni, fino all'apertura dell'anno scolastico.

Il sindaco intimera' in detto manifesto ai genitori ed a chiunque abbia, a termini di legge, il dovere di procacciare ai fanciulli compresi nell'elenco l'istruzione elementare, l'obbligo di richiedere l'iscrizione dei fanciulli stessi nelle scuole del Comune, e le penalita' che la legge commina ai contravventori.

Art. 10


Art. 10.

I maestri delle singole scuole del Comune, dopo la chiusura delle iscrizioni, che un luogo il 15 di ottobre, trasmetteranno, non piu' tardi del giorno 20 dello stesso mese, alla Commissione speciale di vigilanza una copia del registro delle iscrizioni.

Uguale obbligo hanno gl'insegnanti privati ed i direttori di qualsiasi Istituto od ospizio rispetto ai fanciulli loro affidati.

Le iscrizioni che fossero fatte successivamente, in conseguenza dell'ammonizione o dall'applicazione dell'ammenda, saranno dai maestri notificate alla Commissione nel termine di 5 giorni dall'avvenuta iscrizione.

Art. 11


Art. 11.

La Commissione, riscontrati i registri degl'iscritti, tanto delle scuole pubbliche che private, con gli elenchi degli obbligati, invita per mezzo del sindaco con avvisi individuali i genitori dei fanciulli inadempienti o chi per essi a dare personalmente o per iscritto la giustificazione della manciata iscrizione non piu' tardi del 15 novembre.

Ove le ragioni addotte per giustificare la mancata iscrizione non siano ritenute sufficienti dalla Commissione, questa proporra' al sindaco che i genitori dei fanciulli non iscritti, o chi per essi, siano ammoniti a provvedere all'iscrizione entro un breve termine perentorio, trascorso inutilmente il quale saranno dichiarati contravventori.

Per coloro che all'intimazione di adempiere all'obbligo della iscrizione o a presentare le giustificazioni non abbiano risposto, la Commissione proporra' al sindaco che siano incaricati gli agenti comunali a ricercarli individualmente o ad accertare direttamente le cause dell'inadempimento.

La Commissione, esaminati i verbali degli agenti incaricati della ricerca, ove ritenga non giustificata la mancata iscrizione, provvedera' come nel capoverso precedente.

Art. 12


Art. 12.

Allo scopo di vigilare sulla frequenza alle scuole elementari degli alunni iscritti la Commissione speciale di vigilanza si adunera', normalmente, nei primi 10 giorni di ciascun mese, a cominciare dal mese di dicembre.

I maestri delle scuole pubbliche e private trasmetteranno alla fine di ciascun mese alla Commissione l'elenco dei fanciulli che durante il mese furono mancanti a tutte o a parte delle lezioni, con l'indicazione delle giustificazioni che fossero state presentate e delle sollecitazioni che, a norma dell'art. 2 della legge 8 luglio 1904, n. 407, essi abbiano fatte ai negligenti.

La Commissione, esaminati gli elenchi degli assenti e le giustificazioni eventualmente addotte, qualora ritenga che le assenze non giustificate raggiungano il terzo delle lezioni impartite nel mese, dichiarera', a norma dell'art. 5 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, la mancanza abituale e proporra' al sindaco che i genitori dei fanciulli negligenti o le persone che a norma di legge hanno l'obbligo di procacciare ad essi l'istruzione elementare, siano ricercati ed ammoniti a presentare i fanciulli stessi alla scuola ed in caso di inadempimento dichiarati contravventori, seguendo le norme stabilite nell'articolo precedente per la mancata iscrizione.

Art. 13


Art. 13.

Delle adunanze della Commissione speciale e del lavoro da essa compiuto si fara' constare con appositi processi verbali da inviarsi al R. ispettore, che li trasmettera', con le sue osservazioni e proposte, al Consiglio scolastico provinciale per i provvedimenti che questo credesse eventualmente necessari.

Le relazioni degli ispettori, per la parte concernente l'attuazione dell'obbligo scolastico in ciascun Comune, saranno comunicate al Ministero.

Art. 14


Art. 14.

La Commissione speciale provvedera' alla pubblicazione tanto nel capoluogo del Comune che in ciascuna frazione, entro il mese di dicembre, degli elenchi dei contravventori all'obbligo dell'iscrizione, e, nei primi dieci giorni di ciascun mese, l'elenco dei contravventori all'obbligo della frequenza.

La dichiarazione di contravvenzione sara' inoltre notificata agli interessati con avvisi individuali.

Art. 15


Art. 15.

I contravventori avranno facolta' di fare la oblazione ai termini dell'art. 202 della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 maggio 1898, n. 164, in quell'importo che, entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda, sara' accettato dal sindaco.

La somma come sopra accettata dovra' essere versata dal contravventore nelle mani del sindaco stesso mediante vaglia cartolina del valore corrispondente, dedotta la spesa postale, intestato al ricevitore del registro del distretto, e contenente le indicazioni del nome del contravventore e della causale del versamento.

Il sindaco ne rilascera' quietanza all'atto della redazione del relativo processo verbale, ed inviera' i vaglia-cartolina al ricevitore del registro con apposito elenco, nel quale saranno riportati gli estremi dei vaglia.

Il ricevitore imputera' le somme all'apposito capitolo di bilancio, istituito a norma dell'art. 27 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

Art. 16


Art. 16.

Ove il contravventore non si avvalga delle facolta' di cui al precedente articolo, la contravvenzione sara' denunziata dal sindaco al pretore pel relativo procedimento nel corso del quale pero', e finche' non siavi sentenza di condanna passata in giudicato, il contravventore potra' sempre ricorrere al bonario componimento.

In questo caso, esibendosi la prova al pubblico ministero della avvenuta oblazione e del pagamento delle eventuali spese occorse, il procedimento non avra' corso ulteriore.

Art. 17


Art. 17.

Quando la contravvenzione venga definita dal pretore con sentenza di condanna, gli atti di ricupero e la riscossione dell'ammenda e delle spese del relativo procedimento saranno eseguiti rispettivamente, dai cancellieri giudiziari e dai ricevitori del registro, con le norme stabilite dalla tariffa in materia penale e dal regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103.

Art. 18


Art. 18.

Per godere la franchigia concessa dall'art. 2, comma 3° della legge 8 luglio 1904, n. 407, gli avviai individuali di cui agli articoli precedenti devono essere presentati agli uffici postali in busta aperta o altrimenti piegati alla francese e recare la dichiarazione: «Servizio scolastico - art. 2 legge 8 luglio 1904, n. 407».

Art. 19


Art. 19.

Le scuole che ogni Comune e' obbligato ad istituire debbono per numero e per ampiezza essere proporzionate alla popolazione scolastica obbligata.

I Comuni accetteranno nelle loro scuole anche i fanciulli appartenenti a famiglie di funzionari ed operai dimoranti, per ragioni di pubblico servizio, in frazioni o campagne dipendenti da un altro Comune, quando, per vicinanza e comodita', torni ai fanciulli medesimi piu' agevole accedere alle scuole stesse, anziche' a quelle aperto nel Comune ove dimorano.

Art. 20


Art. 20.

I Comuni che vogliono valersi della facolta' concessa dall'art. 19 comma 1° della legge 8 luglio 1904, n. 407, devono farne domanda al Consiglio scolastico provinciale, dimostrando che, nella ricorrenza di certi lavori periodici, propri di ciascun paese, i fanciulli abbandonano la scuola per seguire le loro famiglie o coadiuvarle in quei lavori.

Il Consiglio scolastico provinciale, prima di deliberare, si accertera' che esistano realmente le predette condizioni.

Art. 21


Art. 21.

L'approvazione sara' negata:

a) quando risulti che almeno dieci dei fanciulli iscritti frequentino la scuola;

b) quando il Comune non abbia sufficientemente provveduto all'istruzione secondo gli obblighi di legge;

c) quando la meta' dei fanciulli iscritti alla scuola, e in ogni caso non meno di dieci, trasmigrando per necessita' agricole, si ritrovi unita in altra localita' del Comune, a meno che il Comune non provveda a continuare l'istruzione nella localita' dove gli alunni si ritrovino.

Art. 22


Art. 22.

Quando in un Comune non si verifichi la condizione indicata nella lettera c) dell'articolo precedente, ed in esso siano aperte una o piu' scuole facoltative frequentate da almeno trenta alunni, l'autorizzazione a trasformare una o piu' scuole annuali in semestrali, sara' subordinata alla condizione che il Comune stesso classifichi un numero corrispondente di dette scuole facoltative.

In ogni caso l'economia risultante dall'applicazione di queste disposizioni non potra' essere impiegata che a scopi d'istruzione o a vantaggio d'istituzioni sussidiarie alla scuola.

Art. 23


Art. 23.

Agli effetti dell'art. 319 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, tenuto conto delle condizioni di vicinanza e di comodita', potranno essere riunite due o piu' frazioni o borgate, o casolari sparsi per formare gruppi di popolazione, in cui ai trovino oltre a cinquanta fanciulli fra maschi e femmine, soggetti all'obbligo dell'istruzione.

In questo caso la scuola sara' stabilita nella localita' che il Consiglio scolastico provinciale giudichera' piu' adatta.

Art. 24


Art. 24.

Quando il numero complessivo dei fanciulli dei due sessi dimoranti nel Comune e soggetti all'obbligo scolastico non oltrepassi quello di cinquanta, il Comune potra' sostituire alla scuola maschile e alla scuola femminile un'unica scuola mista.

Nelle frazioni o borgate aventi una popolazione agglomerata o sparsa inferiore agli 800 abitanti potra' il Comune sostituire alle due scuole un'unica scuola mista.

Art. 25


Art. 25.

Per popolazione agglomerata agli effetti dell'art. 321 ultimo comma della legge 13 novembre 1859, n. 3725, s'intende quella compresa nel raggio di due chilometri dal centro.

Le frazioni o borgate non devono calcolarsi solo quando formino aggregati distinti.

Art. 26


Art. 26.

I Comuni che intendono istituire classi facoltative di grado superiore, giovandosi del contributo governativo, devono dimostrare di avere regolarmente stanziata in bilancio la somma necessaria.

Art. 27


Art. 27.

Il Consiglio scolastico provinciale esamina annualmente le condizioni dei Comuni i quali abbiano ottenuto la sospensione di cui all'art. 17 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

Quando queste condizioni, a giudizio del Consiglio stesso e della Giunta provinciale amministrativa, appaiono tali da permettere la istituzione totale o parziale dei nuovi corsi elementari, superiori, il prefetto riferira' al Ministero, che potra' revocare in tutto o in parte il provvedimento di sospensione.

Contro la decisione del Ministero sara' ammesso il ricorso alla sezione V del Consiglio di Stato.

Art. 28


Art. 28.

Su relazione dell'ispettore, il Consiglio scolastico provinciale esamina le domande dei Comuni che intendono giovarsi della facolta' di unirsi in Consorzio, consentita dall'art. 320 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e quando riconosca che gli accordi presi rispondono alle prescrizioni di legge ed alle esigenze dell'istruzione, approva la costituzione del Consorzio.

Art. 29


Art. 29.

Un regolamento speciale, deliberato dai Comuni consorziati ed approvato dal Consiglio scolastico provinciale, stabilira' la durata del Consorzio e le norme per il suo funzionamento, tra le quali saranno comprese quelle concernenti il diritto di nominare gli insegnanti, la ripartizione della spesa proporzionata alla popolazione, le modalita' del pagamento degli stipendi e gl'impegni che ciascuno dei Comuni assume a salvaguardia dei diritti quesiti degli insegnanti in caso di scioglimento del Consorzio.

Art. 30


Art. 30.

Il prefetto, nel comunicare ai Comuni interessati il decreto motivato che dichiara obbligatorio il Consorzio a norma dell'art. 18 della legge 8 luglio 1904, n. 407, li invitera' a deliberare il regolamento speciale, previsto dall'articolo precedente, entro due mesi.

Trascorso inutilmente questo termine, il regolamento e' deliberato dal Consiglio scolastico provinciale e reso esecutivo con decreto prefettizio.

Art. 31


Art. 31.

Con le norme determinate negli articoli precedenti, il Consorzio scolastico intercomunale si potra' costituire anche a profitto di sole frazioni, borgate o casolari sparsi, quando risulti che cio' agevoli la frequenza scolastica ed elimini le difficolta' delle distanze e della viabilita'.

Art. 32


Art. 32.

I Municipi i quali chiedono che una o piu' scuole appartenenti a corpi morali siano annoverate tra quelle a sgravio ai sensi dell'art. 25 T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, debbono farne domanda, inviando al Consiglio scolastico provinciale il progetto della Convenzione; il bilancio del corpo morale con la indicazione delle rendite speciali destinate al mantenimento della scuola e tutti gli altri documenti atti a dimostrare che in quelle scuole, quando anche abbiano carattere professionale od agrario, si avverano le condizioni richieste dalla legge e dai regolamenti per il normale funzionamento di una scuola comunale.

Art. 33


Art. 33.

Il Consiglio scolastico provinciale esamina le domande e i documenti, e, ove occorra, propone agli enti interessati le modificazioni da introdurre nel progetto di convenzione.

Se esso ritiene che le rendite assegnate dall'ente morale non siano sufficienti al regolare funzionamento della scuola, invita il Comune a sopperire alla deficienza assegnando all'ente sul proprio bilancio la necessaria somma annua o provvedendo direttamente.

Art. 34


Art. 34.

Fino a che non sia provveduto per legge ad un riordinamento delle fondazioni scolastiche, le scuole elementari che i RR. conservatori femminili ed altri istituti di educazione, sottoposti alla tutela dello Stato, hanno obbligo di tenere aperte a vantaggio della generalita' degli abitanti, saranno accettate a sgravio degli obblighi dei Comuni in conformita' degli articoli precedenti.

Art. 35

Regolamento-art. 35

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 36

Regolamento-art. 36

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 37

Regolamento-art. 37

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 38

Regolamento-art. 38

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 39

Regolamento-art. 39

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 40

Regolamento-art. 40

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 41

Regolamento-art. 41

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 42

Regolamento-art. 42

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 43

Regolamento-art. 43

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 44

Regolamento-art. 44

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 45

Regolamento-art. 45

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 46

Regolamento-art. 46

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 47

Regolamento-art. 47

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 48

Regolamento-art. 48

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 49

Regolamento-art. 49

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 50

Regolamento-art. 50

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 51

Regolamento-art. 51

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 52

Regolamento-art. 52

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 53

Regolamento-art. 53

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 54

Regolamento-art. 54

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 55

Regolamento-art. 55

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 56

Regolamento-art. 56

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 57

Regolamento-art. 57

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 58

Regolamento-art. 58

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 59

Regolamento-art. 59

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 60

Regolamento-art. 60

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 61

Regolamento-art. 61

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 62

Regolamento-art. 62

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 63

Regolamento-art. 63

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 64

Regolamento-art. 64

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 65

Regolamento-art. 65

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 GIUGNO 1915, N. 1078))

Art. 66


Art. 66.

Nei Comuni che hanno un numero sufficiente di maestri ciascuna classe del grado inferiore e' affidata ad un insegnante.

Nei Comuni che hanno due maestri e due maestre, uno dei maestri attendera' esclusivamente alla prima classe e l'altro alla seconda e alla terza nelle stesse ore o in ore diverse, secondo che consigliano il numero degli alunni e le condizioni dei locali, salva l'opposizione del provveditore.

La stessa ripartizione si fara' per le classi affidate a maestro.

Art. 67


Art. 67.

I due corsi di 5ª e 6ª possono essere affidati dal Comune a due insegnanti con orario e stipendio normali.

L'istituzione dei due corsi distinti e' obbligatoria quando agli insegnamenti prescritti dalla legge si aggiungano una o piu' materie facoltative, a meno che per queste ultime si provveda con insegnanti speciali.

Art. 68


Art. 68.

Quando il Comune, nella ipotesi prevista dall'art. 24, sostituisce alle due scuole maschile e femminile una scuola unica mista potra' destinare l'insegnante che rimanga cosi' disponibile all'insegnamento elementare superiore.

Art. 69


Art. 69.

Nelle scuole e nelle classi miste si potra', a giudizio del provveditore agli studi tenere riuniti i fanciulli dei due sessi o far due lezioni separate, pei maschi e per le femmine, ciascuna della durata di tre ore.

Art. 70


Art. 70.

Il maestro a cui siano affidate, a norma dell'art. 320 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, due scuole di Comuni consorziati dovra' insegnare almeno tre ore al giorno in ciascuna di esse, con diritto all'aumento di stipendio stabilito dall'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

Art. 71


Art. 71.

Le scuole elementari maschili inferiori sono affidate a maestri o a maestre; le maschili superiori a maestri, salvo il disposto dell'art. 7, comma 2°, della legge 8 luglio 1904, n. 407; le femminili e le miste a maestre.

Art. 72


Art. 72.

L'approvazione del Consiglio scolastico provinciale alle deliberazioni comunali di riordinamento delle scuole elementari a norma dall'art. 7, comma 1°, della legge 8 luglio 1904, n. 407, sara' negata quando risulti che il Comune sia in tale condizione finanziaria da poterne fare a meno o quando, per speciale condizione dei luoghi, il riordinamento possa tornare di danno all'istruzione.

L'approvazione sara' concessa quando un Comune rurale e poco agiato, per effetto dell'aumentata popolazione, deve aprire nuove classi.

Art. 73


Art. 73.

Le Commissioni o i deputati di vigilanza sono eletti ogni biennio dai Consigli comunali non piu' tardi della prima quindicina di ottobre. Trascorso inutilmente questo termine, il Consiglio scolastico provinciale, sentito il R. ispettore, provvede di ufficio alla nomina delle Commissioni o dei deputati, pei soli Comuni

dove non esiste la direzione didattica.

Art. 74


Art. 74.

La Commissione di vigilanza e' presieduta dal sindaco, o dall'assessore per l'istruzione, oppure da un consigliere comunale delegato dal sindaco.

Essa e' composta preferibilmente di padri e madri di famiglia e di insegnanti e direttori a riposo. Vi appartiene sempre l'ufficiale sanitario comunale.

Art. 75


Art. 75.

La Commissione e i deputati di vigilanza:

1. Intervengono alle funzioni scolastiche e vi rappresentano l'autorita' comunale, quando il sindaco, o l'assessore non siano presenti.

2. Curano, quando manchi la direzione didattica, che al riaprirsi delle scuole i locali siano forniti dei mobili, del materiale scolastico e degli altri oggetti occorrenti.

3. Eccitano i padri e le madri di famiglia a curare in tempo l'iscrizione dei fanciulli alla scuola; ne promuovono la frequenza e curano l'istituzione di patronati, di refezione, di educatori e ricreatori, di colonie alpine e marine, di mutualita' scolastiche e di altre istituzioni sussidiarie alla scuola, specialmente a beneficio dei poveri.

4. Riferiscono al sindaco o al R. ispettore, seconda la rispettiva competenza, gli inconvenienti riscontrati nell'adempimento delle loro funzioni. In nessun caso pero' possono impartire al direttore o ai maestri ordini di qualunque genere o istruzioni in materia didattica.

Art. 76


Art. 76.

Il diploma di direttore didattico si conferisce:

a) per esame presso il corso universitario di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, istituito con la legge 24 dicembre 1904, n. 689, e con le norme stabilite dal R. decreto 1° febbraio 1906, n. 30;

b) per titoli ed esami speciali in conformita' degli articoli seguenti. ((8))
AGGIORNAMENTO (8)


Il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 589 ha disposto (con l'art. 9, comma 1 del Regolamento) che "Sono sospesi, durante l'applicazione della norma del precedente art. 8, gli esami di abilitazione alla direzione didattica di cui alla lettera b) dell'art. 76 del regolamento 6 febbraio 1908, n. 150, modificato dal R. secreto 27 luglio 1919, n. 1757".

Art. 77


Art. 77.

((Non puo' essere ammesso agli esami chi non abbia cinque anni di effettivo lodevole insegnamento in una scuola elementare pubblica, inferiore o superiore, attestato dal R. provveditore e non ottenga dalla Deputazione provinciale scolastica l'attestazione che egli per la sua condotta morale e civile e' degno dell'ufficio cui aspira. Ai maestri, i quali hanno prestato un servizio militare senza demeriti nella guerra ultima, e' computato per il compimento del detto quinquennio d'insegnamento, tanto per l'ammissione agli esami speciali di cui alla lettera b) del precedente articolo, quanto per il conseguimento del diploma di abilitazione alla direzione didattica in base al R. decreto 1° febbraio 1906, n. 30, il tempo passato sotto le armi, purche' il lodevole insegnamento da essi prestato comprenda un periodo di tempo non inferiore a tre anni. L'Autorita' militare competente a dichiarare la durata e la qualita' del servizio militare e' il comandante di corpo o il capo servizio per i militari tuttora alle armi ed i comandanti dei centri di mobilitazione per i militari gia' congedati od in licenza illimitata in attesa di congedo)).

Art. 78


Art. 78.

Le sessioni d'esame sono indette ogni triennio dal Ministero dell'Istruzione con speciale ordinanza, nella quale saranno stabilite le sedi delle Commissioni esaminatrici per gli esami orali, i programmi, i giorni assegnati alle prove scritte ed orali e la durata di queste prove. ((8))

Fra la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale e il principio degli esami devono intercedere almeno due mesi.

Lo stesso tempo deve intercedere fra la pubblicazione ufficiale dell'esito dell'esame scritto e le prove orali.

AGGIORNAMENTO (8)


Il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 589 ha disposto (con l'art. 9, comma 2 del Regolamento) che "Il triennio di cui all'art. 78 del predetto regolamento decorrera' dalla scadenzi dell'ultimo concorso a cui si applicheranno le norme del precedente art. 8".

Art. 79


Art. 79.

Le prove d'esame per l'abilitazione all'ufficio di direttore didattico sono:

1. Una prova scritta di pedagogia o di storia della pedagogia moderna, la quale sara' distintamente classificata con due votazioni, cioe' come lavoro di pedagogia e come lavoro d'italiano.

2. Prove orali: a) storia della pedagogia moderna; pedagogia; didattica; igiene della scuola; b) storia delle istituzioni popolari scolastiche, legislazione scolastica per l'istruzione sub elementare, elementare e normale; c) storia politica e letteraria d'Italia dalla rivoluzione francese ai nostri giorni.

3. Prova pratica: visita e lezione in una scuola elementare o relazione orale sopra la visita.

Art. 80


Art. 80.

I titoli e le prove d'esame sono classificati complessivamente con cento punti, dei quali da 24 a 40 saranno assegnati ai titoli, 20 alla prova scritta, 30 alle prove orali, e 10 alla prova pratica.

La prova scritta di pedagogia si fa in ciascun capoluogo di Provincia sotto la vigilanza del R. provveditore agli studi sopra il tema mandato dal Ministero ai provveditori.

Dei titoli e della prova scritta di pedagogia giudica, inappellabilmente, una Commissione centrale composta di cinque membri nominati dal ministro.

L'ufficio di segretario della Commissione centrale e' affidato ad un funzionario del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 81


Art. 81.

Le prove orali si fanno in cinque sedi diverse davanti a Commissioni composte di cinque membri, compreso il presidente che sara' sempre uno dei membri della Commissione centrale.

I membri delle citate Commissioni sono nominati volta per volta dal Ministero della pubblica istruzione.

Non e' ammesso alle prove orali chi non abbia ottenuto almeno 6/10 in ciascuna delle due votazioni sulla prova scritta.

Non puo' essere dichiarato eleggibile chi non abbia conseguito almeno in ciascuna prova orale.

Art. 82


Art. 82.

Agli effetti della obbligatorieta' della direzione didattica si considerano come una sola classe la scuola unica e la riunione di piu' classi nella medesima aula sotto un solo maestro.

Agli stessi effetti non si tiene conto, durante il biennio di esperimento, delle classi tenute da sottomaestri. Si tiene invece calcolo delle scuole mantenute a sgravio degli obblighi del Comune.

Art. 83


Art. 83.

Nel caso in cui il Consiglio provinciale scolastico ritenesse incompatibile l'ufficio di titolare di direzione obbligatoria con altro ufficio tenuto dalla stessa persona, invitera' il direttore a lasciare nel termine di un mese l'altro ufficio; e in caso d'inadempimento, ne' dichiarera' la decadenza dall'ufficio di direttore.

Art. 84


Art. 84.

Nei diritti acquisiti di cui al 2° comma dell'art. 20 T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, sono compresi gli aumenti sessennali conseguiti dal maestro che viene nominato direttore didattico nello stesso Comune.

Art. 85


Art. 85.

Nei Comuni che mantengono molte scuole distribuite per rioni. compartimenti, sezioni, ecc. e costituenti gruppi, nei quali viene impartita l'istruzione elementare completa, la direzione didattica deve essere ordinata in modo che corrisponda ai fini della legge ed assicuri, in ciascun gruppo, l'unita' dello indirizzo ed una efficace vigilanza sulle scuole e sui maestri. I regolamenti municipali determineranno altresi' i rapporti gerarchici tra i direttori locali, gli ispettori municipali e il direttore o ispettore generale. Spetta al Consiglio provinciale scolastico riconoscere, sentito il parere del R. ispettore e salvo appello al Ministero, se i regolamenti ora in vigore nei Comuni contemplati in questo articolo, quelli che essi in seguito stabiliranno, corrispondano nella costanza ai fini della legge ed alle esigenze del servizio, avuto riguardo specialmente al numero e alla distribuzione delle direzioni rionali, compartimentali o sezionali.

Art. 86


Art. 86.

I Comuni che hanno una direzione didattica generale possono nominare ispettori speciali per gl'insegnamenti facoltativi e per quelli obbligatori di ginnastica e lavori femminili. Questi ispettori speciali non hanno obbligo di essere forniti del diploma di direttore didattico, ma debbono possedere il titolo di abilitazione all'insegnamento della materia cui sono preposti, per un grado superiore all'elementare. Essi dipendono direttamente dal direttore o ispettore generale delle scuole del Comune.

La loro nomina e' fatta per pubblico concorso e sottoposta all'approvazione del Consiglio scolastico provinciale.

Art. 87


Art. 87.

I titolari delle direzioni facoltative senza insegnamento devono essere nominati in seguito a concorso con le stesse norme prescritte per la nomina dei titolari delle direzioni obbligatorie.

L'ufficio di direttore didattico con insegnamento puo' essere affidato per incarico, e con adeguato compenso, a un maestro che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 19 comma 2° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, e possegga i requisiti nel medesimo indicati.

L'incarico della direzione didattica facoltativa con insegnamento si conferisce per concorso tra i maestri e le maestre del Comune, salvo che uno solo fra essi non possieda il titolo per essere prescelto.

Art. 88


Art. 88.

Il Comune o i Comuni che intendono istituire la direzione didattica facoltativa, debbono presentare al Consiglio scolastico provinciale apposita domanda corredata dai seguenti documenti:

1° deliberazioni consiliari esecutive con le quali, previa l'approvazione dell'autorita' tutoria per l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti, viene istituita la direzione od e' costituito il Consorzio;

2° il regolamento speciale, deliberato dal Consiglio o dai Consigli dei Municipi uniti in Consorzio, e contenente le norme particolari che, in vista delle condizioni locali, ma sempre entro i limiti consentiti dalla legge e dal regolamento governativo, si credesse utile stabilire per il funzionamento della istituzione e per i diritti, gli obblighi e la retribuzione da assegnarsi al maestro direttore. nonche' la ripartizione della spesa e le modalita' del pagamento dello stipendio del direttore.

Quando si tratti di direzione consorziale, il regolamento deve provvedere altresi' alla costituzione della rappresentanza legale del Consorzio, determinando il numero proporzionale dei rappresentanti di ciascun Comune, la loro durata in ufficio e le loro attribuzioni, nonche' le norme per la scelta del presidente.

Il direttore consorziale dipende unicamente dal presidente, il quale esercita le stesse funzioni spettanti al sindaco rispetto ai direttori non consorziali.

Il regolamento speciale e' approvato dal Consiglio scolastico provinciale, ne' puo' essere modificato senza il suo consenso, e soltanto dopo questa approvazione si procede alla nomina del direttore, che, in ogni caso, e' soggetta all'approvazione del Consiglio predetto.

I Comuni o i Consorzi che hanno gia' la direzione didattica, faranno o modificheranno entro un anno il regolamento speciale in conformita' delle disposizioni presenti.

Art. 89


Art. 89.

Chi e' preposto alla direzione didattica comunale o intercomunale o ad una circoscrizione o ad un gruppo di scuole e' il capo di esse, comprese in queste le scuole mantenute da altri enti a sgravio, totale o parziale degli obblighi del Comune e i giardini d'infanzia e gli educatori, se questi sono nei locali scolastici posti sotto la sua direzione.

Nessun funzionario, all'infuori di quelli indicati dalla legge per la vigilanza sulle scuole elementari, del sindaco, dell'assessore per la pubblica istruzione, del direttore generale, degli ispettori municipali, e nessuna persona estranea puo' visitare, senza il permesso del direttore o (in mancanza di direzione didattica) del maestro, i locali scolastici, ne' impartire ordini od istruzioni sull'andamento delle scuole e sul personale, compreso quello di custodia e di servizio, che da lui direttamente deve dipendere.

Art. 90


Art. 90.

Il direttore:

1. Cura l'esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni dell'autorita' governativa per tutto cio' che riguarda l'ordine educativo, didattico e disciplinare della scuola.

2. Tiene il registro degli obbligati e, accertate le assenze non giustificate, le segnala al sindaco, e, quando continui l'inadempimento dell'obbligo, ne informa il R. ispettore scolastico.

3. In conformita' dell'art. 2 della legge 8 luglio 1904, n. 407 spedisce periodicamente, in franchigia postale, avvisi individuali ai genitori o ai tutori di quei fanciulli iscritti che non frequentano regolarmente la scuola.

4. Vigila al mantenimento della disciplina e all'osservanza dell'orario degli insegnanti, degli alunni, dei bidelli e inservienti.

5. Conferisce coi genitori degli alunni o con le persone che ne fanno le veci, e li informa, a voce o per iscritto, delle mancanze, delle punizioni, delle assenze, della condotta e del profitto dei medesimi.

6. Visita tutte le scuole e classi che da lui dipendono, ed assiste saltuariamente alle lezioni.

7. Rivede i lavori scolastici corretti dagl'insegnanti, e sottopone, quando lo stimi opportuno, gli alunni a speciali esperimenti scritti ed orali.

8. Convoca, in principio ed in fine, dell'anno scolastico, ogni bimestre e ogni altra volta che lo creda, opportuno, il personale insegnante (il quale sara' sentito collegialmente sullo svolgimento dei programmi, sul metodo d'insegnamento e sulle altre materie di ordine disciplinare e didattico); risponde della regolare tenuta dei registri e dei diari scolastici; consiglia gl'insegnanti e, occorrendo, li richiama all'esatto adempimento dei loro doveri, senza menomarne l'autorita' morale, specialmente innanzi agli alunni.

9. Provvede nei casi di assenza o di impedimento dei maestri ed, occorrendo, ne assume personalmente la supplenza: ma questa non potra' eccedere mai, complessivamente i 5 giorni di lezione ciascun mese.

10. Riferisce al sindaco o all'assessore direttamente o a mezzo della direzione generale, ove questa esista, gl'inconvenienti che si verifichino nelle scuole, qualora il rimediarvi ecceda la sua competenza, e gli da' notizia delle assenze dei maestri e delle loro mancanze quando i suoi richiami ed avvertimenti siano riusciti infruttuosi. Nel caso di colpe che esporrebbero l'insegnante ad una delle punizioni disciplinari sancite dalla legge, ne informa anche il R. ispettore scolastico.

11. Accompagna il R.-ispettore nelle visite alle scuole, appone la sua firma ai relativi verbali, e si assicura che le istruzioni date dal medesimo agl'insegnanti siano eseguite.

12. Fornisce al municipio ed alle autorita' governative, quando ne sia richiesto, le notizie o gli elementi statistici relativi alle scuole.

13. Trasmette alla fine di ciascun anno al sindaco e al R. ispettore una particolareggiata relazione sul procedimento didattico e disciplinare delle scuole da lui dirette, sui bisogni di esse e sull'opera dei singoli insegnanti, comunicando a questi le sue osservazioni, quando costituiscano note di demerito affinche' siano messi in grado di presentare le loro giustificazioni alle autorita' superiori.

14. Ha la consegna delle suppellettili e del materiale didattico, ne cura la conservazione, e fa all'Amministrazione comunale le richieste che stima necessarie per i nuovi acquisti o per le riparazioni dei locali.

15. Vigila sull'andamento didattico e disciplinare delle scuole serali e festive per gli adulti, istituite del Comune o nei Comuni da cui dipende od esercita sul personale insegnanti e sugli alunni per quanto si riferisce alla frequenza, alla osservanza dei programmi e degli orari ed ai materiali scolastico, attribuzioni analoghe a quelle che al direttore sono affidate per le scuole diurne.

Alla chiusura dei corsi trasmette al sindaco ed al R. ispettore scolastici una particolareggiata relazione sull'andamento didattico dei corsi stessi, esprimendo il suo avviso sull'opera degl'insegnanti e sull'opportunita' di riconfermare loro l'incarico dell'insegnamento nell'anno successivo.

16. Esercita tutto le altre attribuzioni che gli sono deferite dal regolamento.

Ove esiste una Direzione generale, il R. ispettore comunica coi dirigenti locali ordinariamente per mezzo di essa.

Art. 91


Art. 91.

In caso di assenza o d'impedimento del direttore il maestro piu' anziano, in ragione del servizio prestato e subordinatamente in ragione di eta', del luogo o delle scuole ove il direttore ha la sua sede ufficiale assume la supplenza, quando l'assenza non si protegge utile un mese. Per le assenze di piu' lunga durata il Comune nomina un surrogante che potra' scegliere anche tra i popri maestri, sempre con preferenza agli abilitati alla direzione.

Il compenso al surrogante e' a carico del direttore, se l'assenza e' motivata da interessi particolari di lui; se e' dovuta a malattia, il surrogante e' pagato a spese del Comune.

Art. 92


Art. 92.

Il direttore che ha alla sua dipendenza scuole distanti oltre due chilometri dalla sede principale o suburbane o nelle frazioni, ed il direttore consorziale hanno diritto ad una indennita' di trasferta o ad un compenso che saranno fissati, di anno in anno, dal Municipio in base al numero delle scuole e alle distanze.

Art. 93


Art. 93.

Le scuole elementari si aprono di regola il 1° ottobre e si chiudono il 1° agosto.

Tuttavia le Giunte municipali hanno facolta' di stabilire, coll'assenso del Consiglio scolastico provinciale, date diverse per l'apertura e la chiusura delle loro scuole, purche' il corso scolastico duri dieci mesi comunque siano ripartite le vacanze.

Per le materie semestrali la data di apertura e le eventuali interruzioni, consigliate dai bisogni agricoli, sono stabilite dalla Giunta comunale o approvate dal Consiglio scolastico provinciale.

Nei primi quindici giorni dell'anno scolastico si ricevono le iscrizioni e si fanno gli esami, e gli ultimi quindici giorni sono parimente dedicati agli esami.

Art. 94


Art. 94.

Nelle scuole semestrali vi debbono essere almeno sei mesi di scuola, esclusi i giorni di esame.

I sei mesi di scuola possono essere continuati o ripartiti in periodi, secondoche' sara' deliberato dalla Giunta municipale coll'approvazione del Consiglio scolastico provinciale.

Art. 95


Art. 95.

Si fa lezione tutti i giorni, eccettuati i sottoindicati:

1° i giovedi'; 2° le domeniche e tutti i giorni festivi riconosciuti dallo Stato; 3° il di' della commemorazione dei morti; 4° l'anniversario della morte di V. Emanuele II; 5° il giorno natalizio del Re; 6° il giorno natalizio della Regina; 7° il giorno natalizio della Regina Madre; 8° altri 12 giorni assegnati complessivamente per le feste di Natale, Carnevale, Pasqua ed altre consuetudinarie nella Provincia, da ripartirsi dal Consiglio scolastico provinciale; 9° altri 4 giorni da assegnarsi dal Municipio quando esso li giudichi necessari e da notificarsi all'ufficio scolastico provinciale per mezzo del R. ispettore.

E' vietata ogni altra vacanza; e nel solo caso in cui nella settimana sia vecanza il mercoledi' si fara' lezione il giovedi'.

Art. 96


Art. 96.

Nei giorni di vacanza il maestro ha facolta' di condurre gli alunni a passeggiate all'aperto, possibilmente combinate con esercizi ginnici, a complemento dell'educazione fisica.

Dove esiste una direzione didattica, queste passeggiate saranno stabilite dall'insegnante d'accordo con la direzione stessa.

Art. 97


Art. 97.

In tutte le scuole si deve osservare l'orario indicato nella tabella annessa al presente regolamento (allegato C).

Il Municipio, d'accordo col R. ispettore, determina in ogni stagione, secondo le esigenze locali, le modalita' per l'applicazione dell'orario.

In caso di dissenso decidera' il R. provveditore.

Art. 98


Art. 98.

D'accordo col direttore didattico o, dove questo manchi, con l'autorita' municipale, il maestro in due giorni al mese impieghera' una parte dell'orario scolastico ad una passeggiata istruttiva.

Art. 99


Art. 99.

Nessuno puo' essere iscritto per la prima volta nelle scuole elementari inferiori, se non abbia compiuto o non compia, entro il dicembre dell'anno in corso, i sei anni di eta'.

Nessun alunno che abbia oltrepassato i 12 anni puo' rimanere nel corso inferiore, ne' puo' frequentare il corso superiore chi abbia oltrepassato gli anni 15, salvo che per giustificati motivi abbia ritardato, oltre i limiti legali, l'inizio del corso elementare, e purche' non si tratti di scuole miste o di scuole maschili rette da maestre.

Art. 100


Art. 100.

Per l'iscrizione nella prima classe si richiede la fede di nascita e il certificato di vaccinazione; questa verra' ripetuta innanzi di ricevere alla scuola l'alunno, quando la prima operazione non abbia avuto successo.

Per la iscrizione a tutte le altre classi l'alunno proveniente da scuola pubblica deve presentare un documento di promozione dalla classe precedente.

Art. 101


Art. 101.

Nei Comuni che non hanno direzione didattica, una copia del registro d'iscrizione e' inviata, non oltre un mese dalla riapertura della scuola, al R. ispettore cui si dara' altresi' notizia delle nuove iscrizioni avvenute dopo il principio delle lezioni. Il registro completo sara' alla fine dell'anno scolastico depositato nell'archivio del municipio.

Art. 102


Art. 102.

L'alunno che, proviene da scuola privata o paterna dovra' superare l'esame di ammissione a quella classe in cui domanda di entrare, presentando i documenti indicati nell'art. 100, comma 1°.

Art. 103


Art. 103.

E' sottoposto alla rivaccinazione l'alunno che abbia subito la vaccinazione 10 anni innanzi.

I direttori di scuole pubbliche o private e di altri istituti che provvedono anche alla istruzione elementare, sono tenuti all'osservanza dell'obbligo della rivaccinazione dei fanciulli che frequentano le scuole o gl'istituti stessi.

Art. 104


Art. 104.

Le iscrizioni e le ammissioni hanno luogo solamente in principio dell'anno scolastico, eccetto che per i fanciulli che si presentino alla scuola in conseguenza dall'ammonizione o dell'ammenda inflitta ai loro genitori.

Art. 105


Art. 105.

L'alunno proveniente da scuola pubblica che durante l'anno deve trasferirsi in altro Comune, ricevo dal maestro un certificato vidimato dal direttore e, in mancanza di questo dal sindaco, comprovante la sua effettiva iscrizione alla classe e la regolare frequenza alle lezioni. Questo certificato gli varra' per l'iscrizione alla classe corrispondente nella nuova scuola.

Art. 106


Art. 106.

Verso gli alunni che manchino ai loro doveri e persistano nelle mancanze si possono usare i seguenti mezzi disciplinari:

1° ammonizione;

2° censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori che la debbono restituire vistata;

3° censura come sopra con avvertimento ai genitori di presentarsi alla scuola entro un tempo determinato dal direttore o dal maestro.
In caso di non presentazione, l'alunno potra' essere rinviato a casa;

4° sospensione dalla scuola da uno a cinque giorni di lezione;

5° trasferimento a classe corrispondente in altro locale scolastico della citta';

6° esclusione dalla scuola per l'anno in corso.

E' vietata qualsiasi forma di punizione diversa da quelle indicate in questo articolo.

Art. 107


Art. 107.

Il maestro puo' infliggere in proporzione della gravita' delle mancanze, le pene di cui ai nn. 1, 2, 3, dell'articolo precedente.

La sospensione e' inflitta dal maestro quando sia di un giorno, Per le sospensioni da 2 a 5 giorni e' necessaria, nei Comuni aventi la direzione, l'approvazione del direttore didattico.

Il trasferimento e' deliberato dal sindaco su proposta del direttore o ispettore generale o, in mancanza, del direttore didattico, e, ove manchino l'uno e l'altro, su proposta del maestro, e non potra' essere applicato se non dopo sperimentata la punizione precedente.

La pena della esclusione non puo' essere inflitta che agli alunni che hanno compiuto i 10 anni. Essa e' pronunciata dal sindaco, con provvedimento motivato, su proposta del maestro della classe, sentito il parere collegiale degl'insegnanti, presieduti dal direttore, o in mancanza, dal maestro anziano.

Delle pene della sospensione, del trasferimento e della esclusione si deve dare avviso per iscritto alle famiglie.

Art. 108


Art. 108.

Quando gli atti di permanente indisciplina o scostumatezza dell'alunno siano tali da lasciare il dubbio che possano derivare da anormalita' psichiche, il maestro puo', su parere conforme dell'ufficiale sanitario, proporre l'allontanamento definitivo dalla scuola che sara' deliberato dal sindaco.

Dove esistano scuole per deficienti, il sindaco curera' che, ove sia possibile, l'alunno allontanato vi sia accolto.

Art. 109


Art. 109.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 22 GIUGNO 1913, N. 1216))

Art. 110


Art. 110.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 22 GIUGNO 1913, N. 1216))

Art. 111


Art. 111.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 22 GIUGNO 1913, N. 1216))

Art. 112


Art. 112.

I Comuni debbono provvedere a loro spese, oltre il locale e gli stampati, il materiale didattico e i mobili indicati nell'allegato D del presente regolamento.

Debbono provvedere altresi' alla custodia, alla pulizia, al riscaldamento delle scuole e a quant'altro possa occorrere per il loro regolare funzionamento.

Art. 113


Art. 113.

Le scuole debbono essere salubri, con molta luce, in luoghi tranquilli e decenti per ogni riguardo.

Gli edifici di nuova costruzione devono soddisfare alle norme prescritte dal regolamento 25 novembre 1900, n. 484.

Art. 114


Art. 114.

Un'aula non deve contenere un numero di alunni superiore al numero dei metri quadrati che misura la superficie del pavimento. Le condizioni di altezza e d'illuminazione devono corrispondere alle esigenze che pei fabbricati scolastici sono determinate dalle istruzioni Ministeriali annesse al regolamento 25 novembre 1900, n. 484.

In ogni caso il numero degli alunni non dev'essere superiore al quarto dei metri cubi che l'aula misura in capacita'.

Nei paesi di montagna ad oltre 800 metri sul livello del mare, il numero degli alunni puo' essere di un terzo dei metri cubi dell'aula.

Art. 115


Art. 115.

Dove le classi rimi sono miste, l'ingresso e i locali delle scuole maschili dovranno essere separati da quelli delle femminili.

In ogni caso le latrine e gli accessi ad esse dovranno essere separati.

Art. 116


Art. 116.

Le scuole devono essere disinfettate almeno una volta all'anno e ogni qualvolta siansi verificati casi di malattia infettiva o contagiosa fra gli alunni.

Le latrine si disinfettano ogni giorno.

Art. 117


Art. 117.

Ogni Comune deve, senza preavviso, fare visitare dall'ufficiale sanitario, o da medici all'uopo delegati, tutte le scuole pubbliche e private almeno una volta al mese, o piu' spesso se si presenta il bisogno. In caso d'urgenza anche il direttore didattico, o il maestro, potra' direttamente richiedere la visita dell'ufficiale sanitario per gli opportuni provvedimenti.

Art. 118


Art. 118.

Le persone riconosciute affetto da malattie contagiose o trasmissibili debbono essere immediatamente allontanate dalla scuola al pari degli insegnanti, alunni ed inservienti che convivono con persone affette da malattie trasmissibili.

Il sindaco, al quale e' pervenuta denunzia della malattia, prende i provvedimenti di sua competenza, e ne avverte il R. ispettore scolastico.

Art. 119


Art. 119.

I Comuni creeranno, possibilmente, che agli alunni affetti da oftalmie o da dermatosi contagiose, esclusi dalle scuole ordinarie venga rispettivamente data l'istruzione in locali a parte.

Art. 120


Art. 120.

Nei territori dichiarati zone malariche, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 novembre 1901, n. 460, modificata colla legge 19 maggio 1904, n. 209, le scuole e le abitazioni dei maestri annesse alla scuola devono essere difese dalla penetrazione degli insetti aeri nei mesi da giugno a dicembre, secondo i metodi indicati dal regolamento unico 28 febbraio 1907, n. 61, per l'esecuzione delle dette leggi e dalle relative istruzioni.

Art. 121


Art. 121.

Se una scuola manca di alcune delle condizioni accennate negli articoli precedenti o se avvengono inconvenienti che possono danneggiare la saluto degli alunni, il R. ispettore, l'ufficiale sanitario e, in caso di urgenza, il direttore, invitano il Comune a provvedere prontamente. In caso che gli uffici fatti riescano infruttuosi, ciascun funzionario ne riferira' rispettivamente al provveditore o al medico provinciale secondo il rapporto di dipendenza gerarchica.

Art. 122


Art. 122.

I locali scolastici non possono essere adoperati ad uso diverso da quello a cui sono destinati, tranne in caso di necessita' e per pochi giorni, col permesso del R. provveditore.

Art. 123


Art. 123.

Ogni controversia intorno alla convenienza del casamento, dei mobili e del materiale didattico sara' giudicata dal Consiglio scolastico provinciale, che all'uopo promuovera' dall'autorita' cui spetta i provvedimenti necessari in conformita' della legge comunale e provinciale.

Art. 124


Art. 124.

I Municipi hanno l'obbligo di notificare al provveditore, per mezzo del R. ispettore, tutte le vacanze di posti, per qualunque causa avvenute, non appena si verifichino.

Art. 125


Art. 125.

Hanno diritto di concorrere ai posti d'insegnante, purche' abbiano i requisiti richiesti, tutti i maestri e i direttori del Regno, senza limiti di eta' od altre restrizioni non contemplate dalla legge.

Ai concorsi per le scuole maschili di grado inferiore sono ammesse anche le maestre.

E' in facolta' dei Comuni di ammettere le maestre anche ai concorsi per le scuole superiori maschili, ma la nomina non sara' approvata se non quando concorra il giudizio favorevole del R. provveditore.

Art. 126


Art. 126.

I maestri che intendono prender parte ai concorsi a posti vacanti in altri Comuni, debbono, entro il mese di giugno, informare per iscritto il sindaco e il R. ispettore di questa loro intenzione. In caso diverso puo' applicarsi loro il disposto del secondo comma dell'art. 18 T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, salva l'autorizzazione del Consiglio scolastico provinciale.

Coloro che han fatto la dichiarazione, ottenendo una nuova nomina devono rinunziare, entro 10 giorni dalla partecipazione, all'ufficio da essi occupato, ovvero non accettare la nuova nomina. In mancanza saranno dichiarati dimissionari dall'ufficio che occupano.

Art. 127


Art. 127.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che furono dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermita', finche' quella causa non sia venuta a cessare, ne' coloro che, licenziati per ragioni disciplinari, furono esclusi dai concorsi per un periodo determinato di tempo o per sempre, a norma dell'art. 17 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.

Art. 128


Art. 128.

I Municipi che devono bandire il concorso trasmettono, in duplice copia, nella prima quindicina di maggio, lo schema del relativo manifesto al R. ispettore scolastico, il quale verifica se le condizioni del concorso siano conformi alla legge, al regolamento generale ed ai regolamenti speciali, e, in caso affermativo, ne rimanda una copia col suo nulla osta per la pubblicazione, non piu' tardi del 31 maggio.

All'avviso dovra' darsi la piu' estesa pubblicita' anche a mezzo della stampa periodica.

Art. 129


Art. 129.

I concorsi sono banditi una sola volta l'anno non per una classe determinata, ma per grado d'insegnamento.

I Comuni di cui all'art. 5, comma 3° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, possono bandire il concorso senza distinzione di grado.

I termini per la esibizione delle domande e dei titoli scadono col 31 luglio.

I Comuni che hanno una popolazione superiore agli 80,000 abitanti e che bandiscono il concorso per titoli e per esame possono coll'assenso del R. provveditore, anticipare l'apertura del concorso e, in corrispondenza, il termine per la presentazione delle domande e dei titoli.

Art. 130


Art. 130.

L'avviso di concorso deve indicare:

1° la sede (localita' in cui e' posta), il grado (se inferiore o superiore), la classificazione (se urbana o rurale e di quale classe); la qualita' (se maschile o femminile o promiscua) della scuola e lo stipendio;

2° se il pagamento dello stipendio e' fatto a rate mensili o bimestrali;

3° se allo stipendio normale fissato dalla legge o dalla tabella municipale siano aggiunti altri vantaggi e quali.

Nell'avviso di concorso saranno riportate integralmente le disposizioni degli articoli 131 a 134, e sara' dichiarato esplicitamente che possono partecipare al concorso medesimo le maestre quando si tratti di classi maschili superiori vacanti e il Comune intenda avvalersi della facolta' di cui all'art. 125 ultimo comma.

Art. 131


Art. 131.

I documenti che i concorrenti devono esibire, a corredo della domanda in carta da bollo da cent. 60, sono i seguenti:

a) il titolo legale di abilitazione pel quale si concorre;

b) il certificato di idoneita' all'insegnamento della ginnastica, se il titolo di abilitazione all'insegnamento e' di data anteriore al 1879;

c) l'atto di nascita debitamente legalizzato;

d) il certificato medico, debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente e' di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di un insegnante, o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;

f) il certificato di moralita', debitamente legalizzato, relativo all'ultimo triennio, e rilasciato nelle forme prescritte dallo art. 2 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431;

t) il certificato penale;

g) tutti gli altri documenti che il concorrente ritenga opportuno di presentare.

I documenti di cui alle lettere d, e, f, devono essere di data non anteriore agli ultimi sei mesi dalla data del bando.

Il candidato che concorre ad una scuola dello stesso Comune dove insegna e' dispensato dal presentare i documenti di cui alle lettere c, d, e, f, purche' abbia avuto gia' occasione di presentarli nell'ultimo triennio, e ne faccia espresso richiamo nella domanda.

Nella domanda il concorrente deve chiaramente indicare il proprio recapito.

Il candidato che concorre ad un posto vacante di scuola ridotta a semestrale per effetto dell'art. 19 comma 1° della legge 8 luglio 1904, n. 407 dovra' esibire tutti i suindicati documenti, compresi quelli di cui alle lettere a) e b) essendo nella specie inapplicabile la disposizione dell'art. 1° comma 3° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.

Art. 132


Art. 132.

I documenti possono essere presentati in originale o in copia debitamente autenticata. Le copie autentiche, che i concorrenti possono presentare invece dei documenti originali, devono essere redatte secondo le disposizioni della legge sul bollo.

Art. 133


Art. 133.

Chi vuol concorrere a piu' posti vacanti in diversi Comuni o anche in diverse Provincie deve fare tante domande in carta bollata da centesimi 60 quanti sono i corrispondenti concorsi, unendo ad una di essi i documenti originali o le copie autentiche e a ciascuna delle altre un elenco redatto in carta da bollo da centesimi 60, conforme al modello E annesso al presente regolamento, da rilasciarsi al provveditore agli studi o dal sindaco, col visto del provveditore, secondo che il concorso pel quale si presentano i documenti originali o le copie autentiche e' bandito dal Consiglio scolastico provinciale o dal Municipio.

Art. 134


Art. 134.

Non sono ammesse, per qualsiasi ragione, le domande che pervengano dopo scaduto il termine fissato dall'avviso di concorso e quelle non corredato di tutti i voluti documenti.

Quando qualche documento, le copie autentiche o l'elenco che accompagnano le domande non siano in tutto o in parte redatti in conformita' delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, il sindaco o il provveditore agli studi (se il concorso fu indetto dal Consiglio provinciale scolastico) ne avverte l'interessato, prefiggendogli il termine di 15 giorni per regolarizzare la documentazione.

Art. 135


Art. 135.

L'esclusione dal concorso, per qualsiasi causa avvenuta, deve essere comunicata, indicandone le ragioni, entro cinque giorni, all'interessato.

Art. 136


Art. 136.

Nei concorsi indetti per titoli ed esame, questo consiste: 1° nello svolgimento scritto di un tema di pedagogia o di storia della pedagogia moderna, che potra' essere classificato con due votazioni distinte, cioe' come lavoro di pedagogia e come lavoro d'italiano; 2° in una lezione fatta in una classe, e discussione sulla lezione stessa. Nei concorsi per le scuole femminili potra' aggiungersi una prova di lavori femminili.

Nel concorso per direttore didattico si aggiungo alle suddette una prova orale sulla legislazione scolastica per l'istruzione elementare e normale.

La votazione media fra i titoli e l'esperimento si ottiene addizionando il voto medio dei titoli con quello medio delle prove di esame, e dividendo la somma per due.

Le norme particolareggiate relative agli esami saranno contenute nel regolamento municipale di cui all'art. 5 ultimo comma del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431. In esso il Comune potra' stabilire le condizioni di ammissibilita' al concorso, anche in rapporto a limiti di eta', il numero di voti da assegnare pei titoli e per l'esperimento anche in rapporto al minimo per l'ammissione alla prova orale d'esame; ma non potra' in nessun caso stabilire, per alcuni dei candidati, la dispensa in tutto o in parte dalle prove d'esame.

Art. 137


Art. 137.

Le Commissioni di concorso devono costituirsi non piu' tardi del 15 luglio, salvo il caso preveduto dall'art. 129, comma ultimo.

A tal fine i Comuni notificano al Consiglio provinciale scolastico, non piu' tardi di 15 giorni prima della scadenza del termine, i nomi delle persone chiamate a far parte della Commissione giudicatrice per elezione della Giunta municipale.

Se entro il termine sopra indicato la notifica non sia pervenuta al Consiglio provinciale scolastico, questo provvede alla nomina dell'intera Commissione o a completarla.

Art. 138


Art. 138.

Pei concorsi ai posti d'insegnanti sono reputate persone idonee ai termini dell'art. 6, comma 4 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, tutti coloro che forniti di un titolo legale abbiano avuto o abbiano un servizio di almeno cinque anni in scuole elementari pubbliche, o annesse ad istituti diretti o sorvegliati dallo Stato, i direttori didattici, gli abilitati all'ufficio d'ispettore scolastico, escluso il R. ispettore della circoscrizione cui appartiene il Comune nel quale e' aperto il concorso, i direttori e i professori delle scuole normali, regie o pareggiate.

In mancanza, o nel caso di giustificata incompatibilita' di queste persone residenti nel Comune e quando trattasi di concorso per titoli, ove il Comune non creda di fare parimenti la scelta fra le persone di cui al comma precedente, estranee al Comune, sono reputati idonei tutti coloro che posseggono o un diploma d'insegnamento medio o una laurea e abitino nel Comune.

In tal caso almeno uno dei membri nominati dal Consiglio scolastico provinciale dev'essere scelto tra i maestri e i direttori didattici.

Art. 139


Art. 139.

Per i concorsi a direttore didattico sono reputate persone idonee ai termini dell'art. 6. comma 4 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, i professori di pedagogia delle RR. Universita', i professori delle scuole normali; i RR. ispettori scolastici, esclusi quelli del circondario a cui appartiene il Comune dov'e' aperto il concorso; i direttori didattici in attivita' di servizio.

Art. 140


Art. 140.

Non possono far parte di una stessa Commissione i parenti e gli affini fino al quarto grado civile, ne' coloro che siano legati con lo stesso vincolo di parentela o di affinita' con uno dei concorrenti.

In caso d'incompatibilita' o di rinuncia di qualcuno dei commissari l'autorita' cui e' deferita la nomina provvedera' immediatamente alla sostituzione.

Art. 141


Art. 141.

I commissari scelti fuori del Comune nel quale e' bandito il concorso percepiranno, a carico del Comune, un compenso per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno, da liquidarsi in conformita' delle disposizioni dei RR. decreti 14 settembre 1862, n. 840 e 25 agosto 1863, n. 1446.

Quando i commissari non siano provvisti attualmente di stipendio a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di un ente morale avranno diritto all'indennita' giornaliera stabilita per gli ispettori scolastici di ultima classe.

Art. 142


Art. 142.

Se non si presentano candidati o se nessuno dei candidati che si presentano e' ammesso al concorso, il Comune provvede con una nomina provvisoria, almeno un mese prima della riapertura dell'anno scolastico. Trascorso questo termine senza che il Comune abbia partecipato all'ufficio scolastico la sua scelta, la nomina e' fatta dal provveditore agli studi, a norma dell'art. 4, comma 3° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.

Art. 143


Art. 143.

Quando due o piu' candidati ottengano lo stesso numero di punti, la Commissione dovra' determinare il posto che a ciascuno di essi spetta nella graduatoria, non ammettendosi la collocazione di piu' candidati nell'identico grado.

Art. 144


Art. 144.

I verbali delle sedute della Commissione sono redatti dal commissario designato dalla medesima all'ufficio di segretario, e firmati in duplice esemplare da tutti i commissari.

Dai verbali devono risultare la piena osservanza della procedura e delle formalita' prescritte dalle leggi e dai regolamenti; i criteri adottati per la valutazione del merito assoluto e comparativo dei candidati, i voti ottenuti da ciascun concorrente nei, titoli e nelle prove di esame (se il concorso ha luogo anche per esame) e il voto complessivo o medio, esponendo le ragioni del giudizio, e infine l'elenco degli eleggibili graduati in ordine di merito, indicando a fianco i punti a ciascuno attribuiti.

Le votazioni sono palesi.

Ogni commissario ha diritto che nei verbali si faccia menzione dei motivi del suo voto e delle sue osservazioni intorno al voto della maggioranza.

Art. 145


Art. 145.

Formata la graduatoria, il presidente la comunica per notizia al provveditore agli studi, accompagnandola con un esemplare dei verbali e con una relazione riassuntiva.

L'altro esemplare dei verbali e della relazione sara' depositato nella segreteria del Comune, con facolta' ai concorrenti di prenderne visione.

Art. 146


Art. 146.

La nomina da parte del Comune in ciascuna terna potra' aver luogo o per votazione complessiva su tutti i tre nomi o per votazione separata su ciascun nome, a cominciare da uno qualunque di essi.

Il Comune potra' procedere alla nomina ancorche' sia decorso il 15 settembre, purche' il Consiglio scolastico provinciale non abbia avocato a se' gli atti per i provvedimenti d'ufficio.

Art. 147


Art. 147.

Quando per difetto di candidati eleggibili non siasi potuta formare la terna, il Comune deve sciegliere fra i concorrenti compresi nella graduatoria o nominare l'unico eleggibile.

Anche questa nomina e' considerata come avvenuta in seguito a concorso e ne produce tutti gli effetti.

Art. 148


Art. 148.

Quando piu' d'uno siano i posti da conferire, per determinare la graduazione dei posti agli effetti dell'art. 7, comma 3° del T U. 21 ottobre 1903, n. 431, si terra' conto della misura dello stipendio, partendo dal piu' elevato in base al decreto di classificazione o alla tabella municipale.

A parita' di stipendio si avra' riguardo al grado delle scuole messe a concorso, e se le scuole sono dello stesso grado alle localita' in cui sono stabilite, anteponendo le urbane alle suburbane e queste alle rurali, quelle di capoluogo alle altre aperte nelle frazioni o borgate.

Nello stipendio sara' valutata a giusta stima l'abitazione concessa gratuitamente al maestro.

Quando non siavi differenza alcuna tra le scuole per le quali fu bandito il concorso, l'assegnazione delle medesime e' fatta con l'atto di nomina.

Il maestro nominato ad uno dei posti secondo i criteri sopra stabiliti, potra' dichiarare di optare per un posto che, secondo la fatta graduazione, sia inferiore.

Art. 149


Art. 149.

In caso di rinunzia dell'eletto il Consiglio comunale provvede entro 15 giorni dalla vacanza, scegliendo i maestri nella graduatoria, nei modi indicati all'art. 7, comma 3° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, integrando la terna coi candidati Successivamente classificati.

Trascorsi i 15 giorni, provvedera' alla nomina il Consiglio scolastico provinciale con le stesse norme.

Art. 150


Art. 150.

Il Consiglio scolastico nell'approvare le nomine provvedera' contemporaneamente sui ricorsi che siano stati presentati contro l'operato della Commissione giudicatrice e del Comune.

Art. 151


Art. 151.

Nell'esaminare le graduatorie il Consiglio scolastico provinciale giudica non della sola legittimita', ma anche del merito.
Riconosciuto irregolare l'operato della Commissione giudicatrice, il Consiglio predetto rinviera' gli atti al sindaco quale presidente della Commissione medesima, affinche' sia riformata la graduatoria e rifatta la nomina. Vi provvedera' pero' direttamente con le norme indicate dall'art. 7, comma 3° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, procedendo in pari tempo alla nomina, qualora gli atti del concorso, riconosciuti irregolari, siano ad esso pervenuti dopo il 15 settembre.

Art. 152


Art. 152.

Il Consiglio scolastico provinciale, cui spetta approvare la nomina, e' quello competente ad accordare al maestro che, nonostante l'inosservanza della formalita' prescritta dall'art. 18 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, abbia ottenuto un posto in un Comune di diversa Provincia, l'autorizzazione ad insegnare, giusta l'articolo medesimo.

Art. 153


Art. 153.

Ai posti resisi vacanti durante l'anno scolastico, il Comune e' tenuto a provvedere con nomina definitiva in base alla graduatoria del concorso eventualmente banditosi per l'anno stesso e con le forme stabilite dall'art. 7, comm. 3° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.

Art. 154


Art. 154.

L'anno scolastico pel quale ha durata ed efficacia la graduatoria di concorso, a norma dell'art. 7, comma 5° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, termina con la chiusura delle scuole. I posti che si rendono disponibili nel periodo delle vacanze, che immediatamente succede alla chiusura delle scuole, saranno messi a concorso nell'anno successivo, coprendosi i posti medesimi con nomine provvisorie.

Art. 155


Art. 155.

I Comuni urbani di 1ª classe assumeranno in servizio, con le norme stabilite dai rispettivi regolamenti, un numero sufficiente di maestri supplenti od aggiunti per sostituire i titolari assenti o altrimenti impediti di esercitare le loro funzioni.

Il numero di questi supplenti o aggiunti sara' proporzionato ai presumibili bisogni delle scuole.

Saranno preferiti per ordine di merito coloro che nell'ultimo concorso furono dichiarati eleggibili.

Art. 156


Art. 156.

Nessun vantaggio, oltre l'equa valutazione del servizio prestato, puo' essere accordato ai supplenti od aggiunti, ne' a quelli di altri Istituti educativi dei Comuni, nei concorsi per i posti vacanti che debbono essere banditi dallo stesso Comune ai termini dell'art. 4 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.

Art. 157


Art. 157.

I maestri di scuole non classificate soppresse, che, forniti di titolo legale, abbiano coperto l'ufficio in seguito a concorso, hanno diritto ad essere nominati alle scuole classificate di pari grado, che ai siano rese vacanti entro un anno dalla soppressione. Parimente avranno diritto di essere rieletti a titolari delle scuole soppresse ripristinate nel triennio successivo alla soppressione medesima.

Art. 158


Art. 158.

Nel triennio di prova di cui all'art. 10, comma 1° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, e' computato il tempo durante il quale il maestro o direttore non ha prestato servizio a causa di malattia o di altro legittimo motivo, purche' il servizio effettivo prestato nel triennio non sia inferiore a due anni scolastici e mezzo. Non e' invece computato il tempo passato in aspettativa o durante il quale il maestro o direttore non ha prestato servizio per effetto di sospensione.

Art. 159


Art. 159.

Agli effetti indicati nell'art. 10 comma 2° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, il provveditore nel mese di febbraio dell'anno in cui scade il triennio comunica al Comune i risultati complessivi delle ispezioni e il suo parere sulla prova fatta dall'insegnante o dal direttore.

Il parere dev'essere motivato e desunto, quando si tratti di un insegnante, dai rapporti del direttore didattico e dell'ispettore e dai verbali di visita e quando si tratti di un direttore, dai rapporti dell'ispettore e da altri documenti, dai quali possano rilevarci la bonta' dell'azione direttiva e l'andamento delle scuole.

In caso di difformita' di giudizi e sempreche' lo creda necessario per poter esprimere il suo parere, il provveditore, autorizzato dal Ministero, procedera' ad una ispezione personale.

Art. 160


Art. 160.

La notificazione del deliberato di licenziamento da parte del Comune, ai sensi dell'art. 10, comma terzo del T. U. 21 ottobre 1903, deve farsi in ogni caso non piu' tardi del 14 aprile, qualunque sia la data dell'effettiva apertura e chiusura dell'anno scolastico nel Comune.

La notificazione si eseguisce da un usciere giudiziario o dal messo comunale, addetto all'ufficio di conciliazione, mediante consegna di una copia integrale, della deliberazione al maestro o, in sua assenza, ad altra persona capace di ricevere l'atto, il tutto nei modi e nelle forme stabilite per le citazioni dal Codice di procedura civile.

L'originale dell'atto di notificazione, con tutte le eventuali annotazioni del caso, e' consegnato dall'usciere o dal messo, possibilmente nello stesso giorno, al sindaco, che lo trasmette immediatamente al presidente del Consiglio scolastico provinciale, accompagnandolo con una copia per uso amministrativo della deliberazione di licenziamento.

Le stesse formalita', di cui nei capoversi precedenti, devono osservarsi anche quando la notificazione e' fatta a cura del Consiglio scolastico provinciale, ma in questo caso il termine utile per la notificazione e' prorogato al 30 aprile.

Art. 161


Art. 161.

La stessa facolta' concessa al Comune dall'art. 11 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, e' data al Consiglio scolastico provinciale, sentito il parere del Consiglio comunale.

Art. 162


Art. 162.

Per farsi luogo alla dispensa dal servizio, a norma dell'art. 11 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, occorre che la inettitudine risulti dai verbali di visita del R. ispettore, se il maestro esercita l'ufficio, e che la infermita' che vi ha dato causa sia constatata da una visita di tre medici, la quale accerti che la malattia non presenta probabilita' di guarigione e che il maestro non sarebbe in grado di continuare o di riassumere l'insegnamento neppure dopo trascorsi i periodi di assenza o di aspettativa stabiliti dal presente regolamento a favore dei maestri costretti ad interrotti per il servizio per ragioni di salute.

Art. 163


Art. 163.

Prima di deliberare la dispensa, il Comune deve preavvisare il maestro interessato comunicandogli copia dei verbali di visita o dei rapporti dell'ispettore e dei certificati medici e prefiggendogli un congruo termine per presentare le sue deduzioni.

L'osservanza di questa formalita' deve risultare dalla deliberazione, nella quale saranno anche trascritte le eventuali deduzioni del maestro.

Art. 164


Art. 164.

La deliberazione e' notificata giudizialmente al maestro nei modi e nelle forme prescritte dall'art. 160, 2° comma, e non diventa esecutiva se non dopo l'approvazione del Consiglio scolastico provinciale. Tale approvazione non potra' essere pronunciata se non siano trascorsi almeno quindici giorni dalla data della notifica.

Art. 165


Art. 165.

Quando la dispensa e' promossa per iniziativa del Consiglio scolastico provinciale si osserveranno la stessa procedura e le stesse formalita' di cui ai due articoli precedenti.

Art. 166


Art. 166.

Tanto nel caso che il Consiglio scolastico sia chiamato ad approvare la dispensa deliberata dal Comune, quanto nell'altro che la deliberi di sua autorita', il Consiglio stesso, ad istanza del maestro o di propria iniziativa, puo' procedere a nuove indagini, disporre che il maestro sia sottoposto a nuova visita medica collegiale e stabilire un periodo di osservazione, durante il quale egli e' considerato come assente dalla scuola per legittima causa di malattia.

Art. 167


Art. 167.

Il trasferimento da una scuola ad un'altra, entrambe appartenenti al capoluogo o ad una stessa frazione o borgata e' deliberato dalla Giunta municipale col consenso del maestro interessato; quando questo consenso manchi, decide il Consiglio scolastico provinciale, sentiti la Giunta municipale, il R. ispettore scolastico e il maestro interessato.

Le proposte motivate di trasferimento, quando non vi sia il consenso dell'insegnante, devono essere fatte entro il mese di agosto al Consiglio provinciale scolastico, il quale deve decidere prima della apertura delle scuole.

Art. 168


Art. 168.

Il trasferimento dal capoluogo ad una frazione e viceversa o da una frazione ad un'altra non puo' farsi senza il consenso del maestro.

Le maestre che furono nominate per le scuole di un Comune, e destinato a prestar servizio nelle scuole maschili o miste, quando questa destinazione non sia stata fatta a titolo di supplenza temporanea non possono essere rimosse, senza il loro consenso dalle scuole delle quali hanno il possesso.

I maestri di scuole non classificate, se nominati in seguito a concorso e forniti di titolo legale di abilitazione possono essere trasferiti alle scuole classificate di pari grado vacanti nello stesso Comune.

Art. 169


Art. 169.

I diritti acquisiti che l'insegnante trasferito conserva a norma dell'art. 9 T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, si riferiscono cosi' alla misura dello stipendio, compresi gli aumenti periodici, conseguiti, come al servizio prestato agli effetti della stabilita'.

Art. 170


Art. 170.

Nei Comuni che a termini dell'art. 129, comma 2°, abbiano bandito il concorso senza distinzione di grado, i maestri assegnati in seguito a concorso di tal natura alle scuole di grado inferiore possono essere promossi a quelle di grado superiore alle condizioni e con le norme prescritte nei regolamenti speciali.

Art. 171


Art. 171.

Eccettuato il caso indicato nell'articolo precedente, i maestri assunti in servizio per le scuole di grado inferiore possono essere promossi ai posti vacanti nelle scuole di grado superiore mediante concorso esclusivamente tra essi. Questo concorso deve svolgerei ed esaurirsi con le identiche norme e formalita' stabilite dalla legge e dal presente regolamento per i pubblici concorsi; ma puo' essere bandito ed espletato in epoca diversa da quella stabilita pei pubblici concorsi.

Art. 172


Art. 172.

Nei Comuni, che hanno un regolamento speciale ed un organico del personale insegnante, le promozioni da una classe di ruolo ad un'altra dello stesso grado si fanno per anzianita' senza demeriti.

Le maestre, che insegnano nelle scuole maschili o miste, si considerano per le promozioni come facienti parte del ruolo dei maestri della stessa classe o categoria.

Art. 173


Art. 173.

La stessa facolta' di cui all'art. 170, e' data per la promozione dall'ufficio di maestro a quello di direttore ai soli Comuni che nel loro regolamento speciale han preveduta e disciplinata questa forma di promozione.

Art. 174


Art. 174.

Il Consiglio scolastico provinciale, nell'approvare i regolamenti speciali, curera' particolarmente di assicurarsi che i Comuni, i quali vogliono giovarsi delle facolta' di cui agli articoli 170, 172 e 173, offrano, per le condizioni delle scuole e del personale insegnante, sufficienti garanzie della possibilita' di una buona scelta.

Art. 175


Art. 175.

Ai maestri potranno essere accordati permessi di assenza per giustificati motivi per una durata non eccedente in complesso due mesi per ciascun anno scolastico.

Il permesso e' accordata dal sindaco per non piu' di cinque giorni; per una durata maggiore, dalla Giunta municipale.

I permessi per assenze superiori a cinque giorni dovranno sempre notificarsi al R. ispettore scolastico, il quale vigilera' a che sia provveduto, in ogni caso in cui sia possibile, alla continuita' dell'insegnamento nella scuola e potra' revocare o limitare il congedo con sua notificazione motivata al Comune.

Se l'assenza dovesse prolungarsi per piu' di quindici giorni, il maestro non ha diritto allo stipendio e il Comune deve nominargli un supplente.

Art. 176


Art. 176.

Il maestro che non puo' recarsi a scuola per malattia, deve informare il direttore, o, in mancanza, il sindaco.

Il direttore deve informare il sindaco.

Qualora la malattia duri piu' di quindici giorni, il Municipio ha obbligo di darne avviso al R. ispettore e contemporaneamente di provvedere a sue spese alla supplenza.

Il maestro o direttore assente per causa di malattia, viene considerato in servizio ed ha diritto all'intero stipendio, purche' l'assenza non si prolunghi per piu' di sei mesi.

Art. 177


Art. 177.

I supplenti di cui agli articoli precedenti saranno retribuiti, pel tempo in cui presteranno l'opera loro, in ragione dello stipendio annuo assegnato alla scuola dalla tabella municipale, quando gli stipendi che essa stabilisce, siano superiori al minimo legale, e, in mancanza di speciale tabella, da quella annessa alla legge.

Art. 178


Art. 178.

Trascorsi i sei mesi di assenza per infermita', il maestro o direttore deve dimostrare di essere in grado di riprendere servizio o chiedere l'aspettativa per ragioni di salute.

In caso diverso e' collocato in aspettativa d'ufficio.

Se il collocamento in aspettativa e' promosso d'ufficio, il sindaco deve corredare la sua proposta, con un certificato dell'ufficiale sanitario, comprovante la continuazione della malattia e l'impossibilita' di riassumere il servizio.

L'aspettativa e' deliberata dalla Giunta municipale.

Contro la deliberazione della Giunta, che respinga la domanda del maestro o direttore per essere richiamato in servizio, o lo collochi in aspettativa di ufficio, e' ammesso il ricorso al Consiglio scolastico provinciale, il quale, prima di provvedere, sentira' il parere del medico provinciale e del Comune. In caso di dissenso, ordinera' una visita medica collegiale a spese del Comune.

Art. 179


Art. 179.

Durante l'aspettativa e' corrisposto al maestro o direttore un assegno uguale alla meta' dello stipendio che effettivamente egli percepisce per disposizione di legge o della tabella municipale.

Art. 180


Art. 180.

L'aspettativa non puo' eccedere i diciotto mesi, ma cessa anche prima, col cessare della causa per la quale fu deliberata.

Se l'aspettativa sia stata data per un periodo di tempo minore di diciotto mesi, permanendo la malattia, viene prorogata non oltre quel limite, ad istanza del maestro, ovvero d'ufficio, con le stesse norme e con le stesse guarentigie di cui all'art. 178.

Scaduto il termine massimo di diciotto mesi, assegnato alla aspettativa, colui che non e' in grado di riprendere servizio decade dall'ufficio senza bisogno di alcun altro atto da parte del Comune, ed e' ammesso alla liquidazione della pensione o della indennita' che possa competergli.

Art. 181


Art. 181.

Il tempo passato in aspettativa e' computato agli effetti della pensione, non cessando, durante l'aspettativa, nel Comune e nel maestro o direttore, l'obbligo di corrispondere al Monte pensioni i rispettivi contributi sull'intero ammontare dello stipendio.

Art. 182


Art. 182.

Il maestro o direttore, durante l'assenza per infermita' o l'aspettativa, non e' tenuto ad osservare l'obbligo della residenza, ma deve far conoscere al sindaco il luogo della sua dimora ordinaria e i successivi cambiamenti di essa.

Il sindaco o l'autorita' scolastica ha sempre la facolta' di accertare, quando lo creda opportuno lo stato di salute di chi trovasi in aspettativa, mediante visita medica dell'ufficiale sanitario del luogo in cui egli dimora o di altro medico all'uopo delegato.

Art. 183


Art. 183.

I Comuni, che hanno un regolamento approvato nelle forme di legge, potranno stabilire le norme per l'aspettativa anche per motivo di famiglia, alle condizioni determinate nei regolamenti stessi.

Art. 184


Art. 184.

Il maestro ha l'obbligo di risiedere nel Comune o nella frazione o borgata dove esercita il magistero.

Potra', con l'autorizzazione del Municipio e del R. ispettore, fissare la sua dimora in una localita' diversa, purche' posta a breve distanza dalla scuola ed in condizioni di facile comunicazione.

In caso di dissenso decidera' il R. provveditore.

Il maestro puo' assentarsi dalla residenza nei giorni in cui non e' tenuto ad alcun dovere d'ufficio.

Art. 185


Art. 185.

I maestri sono obbligati ad insegnare in ciascuna delle varie classi del grado pel quale hanno concorso o furono nominati.

Dove sia possibile e ragioni didattiche lo consiglino, ed ove gia' non disponga il regolamento municipale, il provveditore, sentiti il Comune e il R. ispettore, puo' ordinare che i maestri del grado inferiore e quelli del grado superiore si avvicendino tra loro in diverse classi.

Art. 186


Art. 186.

Il maestro e' tenuto ad osservare le istruzioni impartite, secondo le rispettive competenze, dal Ministero, dal R. ispettore e dal direttore.

Per avere consigli ed indirizzi nelle cose didattiche si rivolge al direttore, o, in mancanza, al R. ispettore.

Non possono imporsi al maestro o al direttore altri obblighi all'infuori di quelli contemplati dalle leggi o dai regolamenti dello Stato.

Per tutto cio' che si riferisce all'andamento morale e disciplinare della scuola ed al materiale, il maestro si rivolge al direttore, e, in mancanza, al sindaco.

Art. 187


Art. 187.

Il maestro o direttore non puo' mancare alla scuola nei giorni di lezione e in quelli nei quali deve adempiere altri obblighi inerenti al suo ufficio senza regolare permesso, salvo che si tratti di malattia o di assenza per un dovere d'ufficio o per altro pubblico servizio; in questi casi deve informare il sindaco per iscritto, in dicando i motivi dell'assenza.

Nei Comuni dove esiste la direzione didattica, la comunicazione del maestro al sindaco sara' fatta per mezzo del direttore.

Art. 188


Art. 188.

Il maestro deve nella scuola e fuori tenere sempre un contegno esemplare, quale si addice ad un pubblico educatore e ad un buon cittadino.

Art. 189


Art. 189.

Il maestro non deve mai essere rimproverato, per alcuna ragione, dai suoi superiori municipali o governativi, alla presenza dei suoi allievi.

Art. 190


Art. 190.

E' vietato ai maestri e ai direttori di ricevere dalle famiglie degli alunni compensi o rimunerazioni, sotto qualsiasi forma e titolo.

E pure vietato ad essi di fare lezioni private ai propri alunni, o di tenerli a pensione. Ai direttori e' vietato, sotto qualsiasi forma, l'insegnamento elementare privato e la direzione d'Istituti privati d'istruzione elementare.

I maestri e i direttori, che violano le disposizioni di questo articolo, sono sottoposti a giudizio disciplinare, nelle forme prescritte dal presente regolamento.

Art. 191


Art. 191.

Il maestro deve trovarsi alla scuola nell'ora stabilita dall'autorita' municipale, non meno di 10 ne' piu' di 20 minuti innanzi il principio delle lezioni, per assistere all'ingresso degli alunni; deve sorvegliare gli alunni stessi durante il tempo destinato alla ricreazione e refezione dove l'orario adottato e' unico, e deve rimanere nella scuola finche' ne siano usciti i suoi alunni.

Nelle scuole misto l'ingresso e l'uscita degli alunni e delle alunne deve effettuarsi in tempo diverso con l'intervallo di dieci minuti.

Art. 192


Art. 192.

A cura del direttore e dei maestri deve essere costituita presso ogni gruppo di scuola o presso le singole scuole una piccola biblioteca in cui saranno custoditi, in apposito armadio, una copia dei libri di testo adottati nella scuola, e i libri ricevuti in dono od acquistati dal Municipio o mediante volontarie sottoscrizioni tra i padri di famiglia, purche' riconosciuti adatti pei fanciulli.

Vi sara' pure una piccola raccolta di oggetti, specialmente della regione in cui e' posta la scuola, e, possibilmente, un apparecchio per le proiezioni che potra' anche acquistarsi a spese comuni da piu' Municipi vicini per giovarsene, mediante scambio, nelle scuole rispettive.

Art. 193


Art. 193.

Il maestro, prima d'incominciare l'anno scolastico, deve presentarsi al direttore delle scuole, o, in mancanza, al sindaco, per ritirare i registri che l'Amministrazione municipale e' tenuta a provvedere, e per avere norme ed istruzioni circa i suoi rapporti col Comune e con le famiglie degli alunni.

Art. 194


Art. 194.

Il maestro tiene in ordine i registri proscritti, nota le assenze i punti di merito degli alunni, sia per lo studio, sia per la condotta, provvede in conformita' dell'art. 5 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, in ordine ai fanciulli abitualmente mancanti o che abbandonano la scuola.

Art. 195


Art. 195.

Il maestro e' tenuto a compilare il Diario scolastico, in conformita' delle istruzioni che gli saranno impartite dalle autorita' governative.

Art. 196


Art. 196.

Non piu' tardi della fine del primo mese dell'anno scolastico, il maestro manda, per mezzo del direttore, o, in mancanza, direttamente al R. ispettore, il programma didattico e l'orario delle lezioni, indicando i libri di testo adottati.

Art. 197


Art. 197.

Il maestro e il direttore curano che gli alunni siano provveduti dei libri e degli oggetti necessari alla scuola, che siano puliti nelle vesti e nella persona; e insegnano loro le norme indispensabili dell'igiene.

Art. 198


Art. 198.

Quando un alunno presenti sintomi di malattia infettiva o contagiosa, il maestro ne riferisce subito al direttore, o, in mancanza, al sindaco, e rimanda l'alunno ai genitori; in casi urgenti di lesioni od infermita' improvvise, provvede alle prime cure.

Art. 199


Art. 199.

Il direttore, o in mancanza, il maestro, riammette alla scuola, previa giustificazione, gli alunni che ne furono assenti; se l'assenza si prolunga per piu' di tre giorni, ne richiede i motivi alla famiglia.

Art. 200


Art. 200.

Il maestro quando ne sia richiesto, o quando lo creda opportuno, e, in ogni caso, alla fine di ogni bimestre con la pagella, informa i parenti intorno ai portamenti od allo studio degli alunni, e li avvisa delle assenze.

Avverte pure i parenti se le ammonizioni e le punizioni date all'alunno siano riuscite infruttuose, e quando, dopo cio', non appaia miglioramento, ne riferisce al sindaco.

Art. 201


Art. 201.

Negli ultimi giorni di scuola il maestro assegna agli alunni qualche lavoro in iscritto per le vacanze autunnali, alcuni esercizi attinenti alle cose insegnate nell'anno e la lettura di un buon libro educativo adatto all'eta', alla capacita' ed alla classe che gli alunni frequentano.

Al principio del nuovo anno scolastico nota nel registro, alla colonna delle osservazioni, se e come ciascun alunno ha eseguiti i lavori assegnati per le vacanze.

Art. 202


Art. 202.

Nel termine di dieci giorni dopo la chiusura delle scuole, ciascun maestro presenta al direttore, o, in mancanza, al sindaco, i registri bene ordinati e da lui firmati, o una relazione particolareggiata sull'insegnamento impartito, sulla frequenza degli alunni, sulla loro diligenza e sul profitto ottenuto. E nel caso non abbia potuto svolgere interamente il programma didattico, ne dira' le ragioni.

Quando manchi il direttore, una copia della relazione sara' direttamente inviata dal maestro al R. ispettore.

Art. 203


Art. 203.

Le condizioni materiali e morali delle scuole, i meriti e i demeriti dei maestri e direttori e il rispettivo stato di servizio sono accertati, nei verbali di visita, dai RR. ispettori.

Presso ogni Ufficio scolastico provinciale sara' tenuto un ruolo nominativo, per ordine alfabetico, dei maestri in esercizio nella Provincia, in conformita' del modulo che sara' inviato dal Ministero.

Art. 204


Art. 204.

Le punizioni disciplinari sono pronunziate dal Consiglio scolastico provinciale previo giudizio disciplinare nei modi o nelle forme prescritte nel capo seguente, fermo restando il diritto, di iniziativa del Comune per il licenziamento e salvo il caso in cui la punizione sia quella dell'avvertimento.

L'avvertimento e' dato dal sindaco o dal R. ispettore, e consiste nel rimostrare al maestro, a voce o per iscritto, la mancanza da lui commessa, con esortazione a non piu' ricadervi.

Quando l'avvertimento e' dato a voce, il sindaco o l'ispettore devono informarne per iscritto l'ispettore o il provveditore.

Art. 205


Art. 205.

Il Comune, che vuol provvedere al licenziamento di un maestro per ragioni disciplinari, deve comunicargli per iscritto gli addebiti ed assegnargli un congruo termine, non minore di 10 giorni, per presentare le sue difese.

La deliberazione di licenziamento deve contenere i motivi del provvedimento e le principali risultanze che comprovano gli addebiti mossi al maestro, nonche' le ragioni da lui dedotte a sua difesa.

La deliberazione e' notificata all'interessato giudizialmente, nei modi stabiliti dall'art. 160, ed e' trasmessa al Consiglio scolastico provinciale col documento comprovante la eseguita notificazione.

Art. 206


Art. 206.

Il Consiglio scolastico, accertata la piena osservanza delle formalita' prescritte, provvede sulla deliberazione del Consiglio comunale.

Tra la data della notificazione all'interessato e la deliberazione del Consiglio scolastico provinciale devono trascorrere almeno 15 giorni, durante i quali il maestro pub aggiungere quegli altri mezzi difensivi che crede opportuno di dedurre nel suo interesse.

Art. 207


Art. 207.

Il Consiglio scolastico provinciale che si avvale della facolta' consentitagli dall'art. 16, comma 3° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, deve comunicare all'interessato, insieme con gli addebiti, il parere del Consiglio comunale.

Il termine concesso per la difesa sara' fissato avuto riguardo alla distanza e alle circostanze del caso.

Art. 208


Art. 208.

Quando un maestro sia stato sospeso a norma dell'art. 15 T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, il Consiglio scolastico provinciale avuta notizia del provvedimento e assunte le prime informazioni, dovra' entro otto giorni confermare o revocare il provvedimento, senza pregiudizio dell'azione disciplinare eventuale, dichiarando se alla sospensione dall'ufficio debba aggiungersi anche quella dallo stipendio.

Se il sindaco, invitato a sospendere di urgenza un maestro, vi si rifiuti o si mostri oscitante, il presidente del Consiglio scolastico potra' procedere alla sospensione con decreto motivato, comunicando immediatamente al Consiglio stesso, che procedera' nei termini indicati dal comma precedente.

Art. 209


Art. 209.

Un maestro contro il quale sia stato spiccato mandato di cattura, anche se ammesso alla liberta' provvisoria, o che sia stato condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per un tempo maggiore di tre mesi, e' inabilitato all'esercizio delle sue funzioni, anche in pendenza dell'appello, fino a che il mandato non sia revocato o la sentenza non sia riparata con l'assolutoria o con la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o non sieno pienamente cessati gli effetti.

Durante l'inabilitazione non decorre lo stipendio del maestro, ma gliene vengono corrisposti gli arretrati quando il processo sia definito con assolutoria per inesistenza di reato, salvo che sia pronunziata per gli stessi fatti contro di lui una pena disciplinare che importi la privazione dello stipendio per un tempo determinato.

Il Comune potra' concedere al maestro inabilitato od alla sua famiglia un assegno alimentare, non eccedente meta' dello stipendio.

Art. 210


Art. 210.

L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione penale e civile derivante dagli stessi fatti, ed e' promossa dal provveditore agli studi di sua iniziativa, o sopra denunzia del R. ispettore o del sindaco.

Se la mancanza implichi necessariamente l'esistenza di un reato, l'azione disciplinare sara' sospesa fino all'esito del procedimento penale; ma potra' nel frattempo pronunziarsi contro il maestro o direttore la sospensione di cui all'art. 15 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.

Nel caso di declaratoria di non luogo a procedere o di assoluzione per mancanza di prove o per insufficienza d'indizi, e nel caso di condanna col beneficio della sospensione della sentenza, e' sempre obbligatorio sottoporre il maestro a giudizio disciplinare, fino all'esito del quale egli resta sospeso dalle funzioni e dallo stipendio.

Art. 211


Art. 211.

Il provveditore, raccolti i necessari elementi, redige un'esposizione nella quale siano chiaramente specificati gli addebiti ed indicati le principali prove raccolte a carico e a discarico.

Questa esposizione e' comunicata, per mezzo del sindaco, al maestro, cui sara' assegnato un termine congruo per provvedere alla propria difesa, con avvertimento del giorno fissato per l'udienza e del diritto di mandare per iscritto le difese e di comparire personalmente.

Art. 212


Art. 212.

Al giudizio disciplinare devono intervenire con voto deliberativo e con gli stessi diritti ed obblighi degli altri membri dei Consiglio scolastico due maestri o due direttori didattici, secondo che l'incolpato sia un maestro o un direttore.

Oltre i maestri e direttori, sono eletti come membri supplenti, per sostituire gli effettivi in caso di assenza o d'impedimento, altri due maestri e due direttori residenti nel capoluogo.

Cosi gli effettivi come i supplenti sono eletti, anno per anno, nella prima quindicina di dicembre, rispettivamente, dai mostri e dai direttori della Provincia.

Il loro ufficio e' gratuito.

Art. 213


Art. 213.

Il R. provveditore agli studi, entro il mese di ottobre, ogni anno, per mezzo dei sindaci, invita i maestri e i direttori didattici a designare, mediante schede segrete, i candidati che dovranno partecipare al giudizio disciplinare, scegliendoli tra quelli che sono in attivita' di servizio.

Art. 214


Art. 214.

Il sindaco, raccolte le buste chiuse, contenenti le schede, le trasmette al R. provveditore entro il mese di novembre, accompagnandole con l'elenco degli insegnanti che non avessero preso parte alla votazione. Lo scrutinio sara' fatto dal R. provveditore, con l'assistenza del R. ispettore del capoluogo, del direttore didattico piu' anziano, di un maestro e di una maestra designati dal sindaco del capoluogo.

Art. 215


Art. 215.

I risultati dello scrutinio sono presentati dal R. provveditore al Consiglio scolastico, il quale procede alla proclamazione degli eletti.

Questi, entro dieci giorni dalla partecipazione della loro nomina, debbono dichiarare se accettano o no l'incarico loro conferito.

In caso che, per qualsiasi ragione, venisse a mancare qualcuno degli eletti, subentreranno quei candidati che ottennero maggior numero di voti.

Art. 216


Art. 216.

Le schede devono contenere due nomi di maestri designati come membri effettivi, e due altri nomi di maestri designati come supplenti.

La stessa norma si applica per la designazione dei direttori.

Le maestre e le direttrici sono anch'esse eleggibili.

Art. 217


Art. 217.

Gli affari disciplinati si trattano senza l'intervento di difensori o di persone estranee, e si discutono e si risolvono esclusivamente in base ai documenti consegnati negli atti ed alle difese dell'incolpato.

Art. 218


Art. 218.

Ai giudizi disciplinari debbono intervenire in prima convocazione almeno due terzi dei componenti il Consiglio provinciale scolastico; in seconda convocazione si potra' deliberare, quando il numero degli intervenuti sia almeno di cinque.

Art. 219


Art. 219.

I membri del Consiglio scolastico, che sono anche consiglieri di un Comune della medesima Provincia, non possono prender parte ai giudizi disciplinari contro i maestri che prestano servizio nel Comune stesso.

Le cause che danno luogo alla ricusazione dei giudici ed alla loro astensione sono applicabili ai componenti il Consiglio scolastico compresi i maestri o i direttori eletti a prender parte al giudizio disciplinare.

la ricusazione dev'essere proposta almeno tre giorni prima di quello fissato pel giudizio, con istanza firmata dal maestro, nella quale siano indicati i motivi ed i mezzi di prova.

Il Consiglio scolastico decide sull'istanza senza l'intervento degli interessati, ma sentite le loro osservazioni.

Quando i motivi di ricusazione siano riconosciuti assolutamente infondati, potra' il Consiglio scolastico provinciale infliggere per questo fatto al maestro una punizione disciplinare, senza pregiudizio delle maggiori responsabilita' penali.

I maestri e i direttori che prendono parte al giudizio disciplinare, se sottoposti alla loro volta a giudizio disciplinare, sono sospesi dall'ufficio di componenti il Consiglio scolastico provinciale per tutto il tempo in cui dura il giudizio promosso contro di essi, e decadono se condannati, qualunque sia la pena loro inflitta.

Art. 220


Art. 220.

Nel giorno fissato pel giudizio il Consiglio scolastico provinciale si accerta anzitutto se al maestro sia stata notificata l'esposizione di cui all'art. 211.

Se non e' provato che il maestro no abbia avuto comunicazione e se egli chiede un differimento per una causa riconosciuta legittima, il Consiglio scolastico provinciale rimanda il giudizio ad altro giorno da destinarsi. In caso diverso si procede malgrado l'assenza dell'incolpato.

Art. 221


Art. 221.

Aperta la seduta, il presidente fara' introdurre il maestro incolpato, il quale assistera' alla lettura del rapporto del relatore. Indi il presidente, riassunte le accuse, invitera' il maestro ad esporre le sue difese.

Art. 222


Art. 222.

Allontanato l'incolpato, il presidente apre la discussione.

Se il Consiglio scolastico delibera di procedere a maggiori indagini, queste saranno fatte entro un breve termine, che non potra' eccedere 30 giorni, trascorso il quale dovra' rinnovarsi il giudizio, comunicandosi al maestro i risultati delle nuove indagini e avvertendo del suo diritto di ripresentarsi o di aggiungere per iscritto nuovi argomenti di difesa.

Art. 223


Art. 223.

Terminata la discussione, il presidente mette ai voti il quesito o i quesiti se piu' sono gli addebiti, sulla colpabilita' del maestro.

Se in questa votazione la risposta al quesito o ai quesiti non sia affermativa a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, il maestro sara' senz'altro prosciolto dalle incolpazioni.

Art. 224


Art. 224.

Riconosciuta la colpabilita', il relatore presentera' le sue conclusioni circa l'applicazione della pena.

Le votazioni si fanno a suffragi segreti.

La parita' si risolve a favore dell'accasato, e sono anche computate a suo favore le schede bianche.

Fatte le votazioni, il presidente ne proclama l'esito; e quando la decisione e' contraria alle conclusioni del relatore, puo' designare un altro consigliere per compilare la deliberazione.

Art. 225


Art. 225.

La deliberazione dev'essere motivata e firmata dall'estensore e dal presidente e portare l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui fu emessa.

In essa si fara' inoltre constare che furono osservate tutte le formalita' prescritte pei giudizi disciplinari.

La integrale deliberazione e' giudizialmente notificata al maestro, nei modi indicati all'art. 160, entro 15 giorni dalla decisione, a cura del sindaco, che informa immediatamente la presidenza del Consiglio scolastico dell'eseguita notificazione.

Art. 226


Art. 226.

Trascorso il termine per il ricorso, o quando questo sia stato respinto, la deliberazione del Consiglio scolastico diventa esecutiva.

Di tutte le pene pronunciate dal Consiglio scolastico e diventate esecutive si fa annotazione nel ruolo di cui all'art. 203.

Il dispositivo delle deliberazioni che importano la punizione della deposizione o dell'interdizione, e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 227


Art. 227.

In ogni ufficio scolastico si tiene uno speciale registro degli insegnanti di tutto il Regno, puniti con la deposizione o con la interdizione.

Art. 228


Art. 228.

Quando un maestro sia stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati enumerati all'art. 375 della legge 13 novembre 1859, o per reati che a quelli corrispondono secondo il vigente Codice penale, non potra' istituirsi per gli stessi fatti un giudizio disciplinare; ma il Consiglio scolastico provinciale si limitera' a prendere atto della sentenza stessa, dichiarando il condannato incapace ad esercitare un ufficio qualunque nelle scuole elementari si' pubbliche che private, ed il provveditore ne dara' notizia al Ministero, che la far pubblicare nel Bollettino ufficiale per gli effetti dell'articolo precedente.

Art. 229


Art. 229.

Per determinare gli stipendi e le pensioni da assegnarsi ai maestri e alle maestre, tutte le scuole, con le quali i Comuni provvedono all'istruzione elementare, si distinguono in classificate e non classificate.

Sono classificate le scuole stabilite nei Comuni o nelle frazioni o borgate, che abbiano una popolazione superiore ai 500 abitanti.

Non sono classificate le scuole stabilite nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti e quelle aperte nelle frazioni o borgate, la cui popolazione sia inferiore ai 500 abitanti e non possa, a cagione della distanza maggiore di due chilometri o di altro impedimento, profittare della scuola del centro.

Parimente non sono soggette a classificazione le scuole delle frazioni o borgate, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 319, comma 2°, della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

La soppressione di queste scuole non classificate non puo' aver luogo durante l'anno scolastico. Il Comune che vuol procedere alla soppressione deve avvertire il maestro non piu' tardi del 14 aprile dell'anno in cui intendo attuarla.

Art. 230


Art. 230.

La classificazione delle scuole e' fatta con decreto prefettizio, su proposta del Consiglio scolastico provinciale, sentite le osservazioni dei Comuni.

Art. 231


Art. 231.

Il decreto di classificazione (compilato secondo il modello, all.
F) indichera' il numero, la natura, la sede delle scuole classificate legalmente esistenti, comprese quelle mantenute da altri enti ed accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune, e lo stipendio di ciascun maestro.

Nel decreto sara' inoltre indicato il numero, la natura e la sede delle scuole non classificate esistenti in ciascun Comune, distinguendole in obbligatorie e facoltative e precisando i rispettivi stipendi, quando siano superiori al minimo stabilito anche per queste scuole dalla tabella legale.

Art. 232


Art. 232.

Per le scuole, che, a norma dall'art. 25 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, saranno state accettate a sgravio dell'obbligo totale o parziale del Comune, nello stipendio indicato dal decreto di classificazione sara' compresa eventualmente anche la quota, che ai maestri, secondo lo statuto dell'ente, sara' corrisposta in natura per vitto, alloggio od altra prestazione.

I Consigli provinciali scolastici, sentiti il sindaco del Comune e l'Amministrazione degli enti interessati, determineranno la somma corrisposta in natura, tenendo conto del valore locale di tali prestazioni. Il valore attribuito ai compensi corrisposti in questa forma sara' indicato nelle annotazioni al decreto di classificazione.

Art. 233


Art. 233.

La popolazione del Comune agli effetti della classificazione si desumera' dai risultati dell'ultimo censimento di Stato.

Art. 234


Art. 234.

((Sono urbane le scuole istituite nei Comuni che hanno scuole pubbliche, classiche, tecniche e normali, o che per il numero degli abitanti, debbono mantenere scuole elementari superiori)).

Art. 235


Art. 235.

Nella prima classe delle urbane sono poste le scuole delle citta' e dei Comuni, la cui popolazione eccede i 40,000 abitanti; nella seconda quelle delle citta' o dei Comuni, la cui popolazione eccede i 15,000 abitanti; tutte le altre appartengono alla terza classe.

Art. 236


Art. 236.

Fra le rurali appartengono alla prima classe le scuole stabilite nei Comuni, che hanno una popolazione agglomerata o sparsa maggiore di 3000 abitanti; alla seconda le rurali dei Comuni che hanno una popolazione agglomerata o sparsa maggiore di 2000 abitanti; alla terza tutte le altre, ad eccezione di quelle, che per disposizione di legge non sono soggette a classificazione.

Possono annoverarsi fra le rurali le scuole che, quantunque appartenenti ad una citta' o ad uno dei Comuni indicati nell'art. 234, saranno stabilite in frazioni separate e lontane piu' di due chilometri dal centro principale della popolazione.

Art. 237


Art. 237.

La classificazione delle scuole delle frazioni dovra' farsi in base all'agiatezza del Comune, tenuto conto della classificazione delle scuole del centro, ed in base alla popolazione della frazione.

Art. 238


Art. 238.

In applicazione degli articoli 338 e 340 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, il prefetto potra' anche sulla richiesta del Comune o del maestro interessato, motivata dalle condizioni economiche del Comune stesso, e sentiti i pareri del Consiglio provinciale scolastico o della Giunta provinciale amministrativa, iscrivere le scuole di un Comune nella classe immediatamente superiore o inferiore a quella alla quale le scuole dovrebbero essere iscritte sulla base del criterio della popolazione.

Per altro non si fara' mai passaggio da una categoria all'altra.

Art. 239


Art 239.

Nel caso, nel quale la popolazione attuale del Comune risulti ufficialmente aumentata o diminuita almeno di un quinto, si potra' procedere ad una revisione della classificazione, tenendo conto dalla popolazione di fatto.

Art. 240


Art. 240.

Quando, per effetto di una mutazione nella classificazione, le scuole di un Comune passano ad una classe inferiore a quella a cui gia' appartenevano i maestri conservano il diritto acquisito allo stipendio ed agli aumenti e miglioramenti loro attribuiti dalle leggi vigenti anteriormente al cambiamento di classificazione.

Il contributo al Monte pensioni continuera' ad essere corrisposto sulla misura dello stipendio conservato al maestro.

Qualora invece le scuole facciano passaggio ad una classe superiore, i maestri hanno diritto al maggiore stipendio portato dalla nuova classificazione dal giorno in cui questa sara' diventata esecutiva, e sopra tale maggiore stipendio sara' calcolato il contributo al Monte pensioni.

Art. 241


Art. 241.

Il decreto prefettizio, che ordina una nuova classificazione o modifica parzialmente quella esistente, sara' pubblicato dopo la riapertura delle scuole e non piu' tardi del mese di dicembre, e non avra' effetto esecutivo che a principiare dall'anno scolastico successivo.

Art. 242


Art. 242.

Gli stipendi dei maestri non potranno mai essere inferiori al minimo legale, nonostante qualunque rinunzia o convenzione in contrario.

Il diritto garantito alle maestre dall'art. 27, secondo comma del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, si estende a tutti i miglioramenti di carriera spettanti ai maestri.

Art. 243


Art. 243.

L'aumento sessennale del decimo e' dovuto qualunque sia il carattere e la durata della nomina.

Art. 244


Art. 244.

Il diritto all'aumento del deismo spetta anche ai maestri appartenenti ai Comuni, i quali hanno una tabella propria degli stipendi; ma in questo caso l'aumento sara' loro corrisposto sulla base degli stipendi fissati dalla tabella annessa alla legge, anziche' di quelli stabiliti dalla tabella municipale.

Art. 245


Art. 245.

I quattro aumenti del decimo sullo stipendio spettanti ai direttori didattici saranno calcolati, nella stessa ragione di quello dei maestri, sullo stipendio massimo assegnato alle scuole del Comune, aumentato di un decimo.

Lo stipendio legale del direttore didattico, in base al quale dovranno calcolarsi gli aumenti sessennali, sara' lo stipendio massimo dell'organico comunale aumentato di un decimo, esclusi gli eventuali aumenti periodici e quelli sessennali ottenuti prima della nomina a direttore, i quali resteranno tuttavia acquisiti al direttore, in applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 20 del T.
U. 21 ottobre 1903, n. 431.

Art. 246


Art. 246.

Per i maestri contemplati nel primo comma dell'art. 240, gli aumenti del decimo maturati dopo il mutamento della classificazione sono corrisposti semplicemente sullo stipendio, che spetterebbe loro secondo la nuova classificazione.

Art. 247


Art. 247.

Gli stipendi sono pagati a rate mensili o bimestrali.

Il maestro, che cessa dall'ufficio per qualsivoglia ragione durante l'anno scolastico, ha diritto a tanti decimi sullo stipendio annuale quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato. La stessa ripartizione proporzionale ai mesi di lezione sara' adottata per le scuole, in cui si fa lezione soltanto una parte dell'anno, e con la medesima norma vien regolato lo stipendio di chi sostituisce il maestro.

La norma anzidetta e' applicabile per determinare i diritti eventuali degli eredi o altri successori del maestro.

Art. 248


Art. 248.

Gli stipendi, le paghe, gli assegni, le indennita', i sussidi, le gratificazioni ed i compensi di qualsiasi specie, che ai corrispondono ai maestri, ai direttori didattici ed a qualunque altra persona per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servigi inerenti all'istruzione elementare, non possono essere sequestrati, ne' pignorati, ne' ceduti, se non nei casi, nelle misure e con le forme previste dalla legge 7 luglio 1902, n. 276.

Le pensioni, gli arretrati di esse, le indennita' dei maestri inscritti al Monte pensioni, non possono essere ne' cedute, ne' sequestrate, eccettuato il caso di alimenti dovuti per legge ai sensi e nella misura stabilita dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul Monte pensioni approvato con R. decreto 2 luglio 1903, n. 430, e parimenti non possono essere ne' pignorate, ne' sequestrate, ne' cedute le pensioni comunali dei maestri, se non per ragioni di alimenti dovuti per legge in conformita' dell'art. 29 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.

Art. 249


Art. 249.

Nel mese di ottobre il prefetto trasmette, in piego raccomandato, agli esattori comunali delle imposte, un elenco contenente nome, cognome e paternita' degli insegnanti elementari e dei direttori stipendiati dal Comune, l'indicazione dello stipendio dovuto a ciascuno, la scadenza e l'importo di ciascuna rata, nonche' l'importo delle ritenute da farsi mensilmente per ciascuno a favore del Comune, per gli effetti della legge e del regolamento sul monte delle pensioni.

Detto elenco sara' firmato dal prefetto e dovra', inoltre, esservi unito l'ordine all'esattore di soddisfare lo stipendio agli insegnanti elementari, ai termini del presente regolamento.

Alle esattorie consorziali saranno nei detti modi e termini trasmessi, dai prefetti, elenchi distinti per ognuno dei Comuni componenti il consorzio.

Art. 250


Art. 250.

Gli esattori, tanto comunali quanto consorziali, dovranno, entro otto giorni, accusare ricevuta dei suindicati elenchi al prefetto per mezzo degli agenti delle imposte o dei sindaci.

In difetto, potra' essere applicata dal prefetto agli esattori inadempienti l'ammenda prevista dai capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie approvati con decreto del ministro delle finanze.

Art. 251


Art. 251.

Dal prefetto sono pure trasmessi immediatamente agli esattori, in piego raccomandato, gli estratti delle deliberazioni del Consiglio scolastico provinciale per l'approvazione delle nomine e delle aspettative, per la sospensione dall'ufficio, per il licenziamento degli insegnanti e dei direttori stipendiati dal Comune, per l'approvazione delle convenzioni intercedute fra gl'insegnanti e il Municipio, nonche' gli estratti dei provvedimenti delle autorita' scolastiche, i quali importino variazioni nel personale o negli stipendi.

Art. 252


Art. 252.

Degli estratti indicati nell'articolo precedente sara', nei modi e termini di cui all'art. 250, inviata dall'esattore ricevuta al prefetto, salvo l'applicazione, per il caso di mancanza o di ritardo non giustificato, dell'ammenda stabilita dai capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie e delle esattorie.

Art. 253


Art. 253.

L'esattore, il quale sia anche tesoriere comunale, e' tenuto al pagamento delle rate scadute, dedotte le somme gia' sequestrate e cedute a norma di legge, sulla semplice esibizione del mandato.

Art. 254


Art. 254.

Lo stesso obbligo e' imposto all'esattore, cui non sia affidato il servizio di cassa del Comune, purche' i maestri o i direttori esibiscano una dichiarazione, che dovra' rilasciarsi dal tesoriere comunale, dalla quale risulti che la rata non fu potuta sodisfare per mancanza di mandato o di fondi o per altra causa non portante impedimento legale al pagamento in tutto o in parte della rata scaduta.

Esistendo qualche impedimento legale, esso sara' dal tesoriere enunciato sulla predetta dichiarazione, e l'esattore ne terra' conto per eseguire le occorrenti deduzioni dalle somme, che dovra' anticipare.

Qualora il tesoriere comunale rifiuti di rilasciare la suddetta dichiarazione l'esattore, su richiesta anche verbale dell'interessato, dovra' notificare gratuitamente per mezzo del suo messo al tesoriere che, non sorgendo opposizioni nel termine di tre giorni, egli paghera' senza altro la rata scaduta.

Art. 255


Art. 255.

Dell'eseguito pagamento delle rate di stipendio l'esattore o tesoriere da' avviso al sindaco di giornata.

Art. 256


Art. 256.

Nel caso di ritardo nel pagamento degli stipendi, sara' dal prefetto, in seguito a denunzia degl'interessati, inflitta all'esattore l'ammenda di cui nei capitoli normali.

Art. 257


Art. 257.

Nella ricevuta da rilasciarsi dai maestri o direttori all'esattore tesoriere a saldo della rata di stipendio scaduto, saranno esattamente indicate le somme avute in contanti e quelle che furono trattenute sopra la rata stessa, e dovra' essere del pari accennato il motivo della trattenuta.

Quando l'esattore non sia anche tesoriere comunale la dichiarazione di cui all'art. 234 insieme colla ricevuta, e' ritirata e conservata dall'esattore, che deve, con la notizia dell'effettuato pagamento, comunicare al sindaco o al tesoriere gli estremi della ricevuta predetta.

Art. 258


Art. 258.

Nel caso di ritardo non giustificato nell'invio dell'avviso di pagamento e della comunicazione degli estremi della ricevuta, puo' essere dal prefetto applicata all'esattore l'ammenda prevista dai capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie e delle esattorie.

Art. 259


Art. 259.

Il tesoriere della Provincia e' obbligato, sulla semplice comunicazione del decreto del prefetto, a pagare gli stipendi dovuti agli insegnanti elementari della Provincia, a mezzo dell'ufficio postale e a spese del Comune quando il servizio di esattoria comunale o consorziale e' affidato ad uno speciale sostituto o ad un delegato per la riscossione o gestore e ciascuno di essi non disponga di fondi di cassa.

Art. 260


Art. 260.

L'esattore risponde del puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla legge 26 marzo 1893, n. 159, del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, e dal presente regolamento, con la prestata cauzione e con gli altri suoi beni, giusta il disposto dell'art. 16 della legge (testo unico) 29 giugno 1902, n. 281.

I Comuni, che ritardino il pagamento degli stipendi, non possono, per l'anno in corso o finche' duri l'inadempimento, ricevere sussidi dal Ministero.

Art. 261


Art. 261.

Le deliberazioni comunali che hanno per obbietto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione elementare sono soggette all'approvazione speciale del Consiglio scolastico provinciale, o non possono eseguirsi se prima non sia intervenuta questa approvazione.

Art. 262


Art. 262.

Tutte le deliberazioni anzidette, fermo restando il procedimento di cui agli articoli 188 o seguenti della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164 (testo unico) sono trasmesse dal prefetto al Consiglio scolastico provinciale per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza quando non siano state annullate per i motivi indicati dall'art. 189 della citata legge (testo unico).

Art. 263


Art. 263.

Il termine di 30 giorni di cui all'art. 24, comma 2 T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, e' applicabile anche agli altri ricorsi sopra oggetti non contemplati nell'articolo stesso.

Il termine per ricorrere contro la deliberazione del Consiglio scolastico provinciale che siasi rifiutato di accordare l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 18 del predetto testo unico e dall'art. 126 di questo regolamento, e' di giorni 15.

Art. 264


Art. 264.

I ricorsi saranno presentati all'ufficio scolastico e trasmessi dal provveditore al Ministero con la massima sollecitudine, accompagnati da una relazione informativa e da tutti i documenti necessari alla completa istruzione dell'affare.

A corredo del ricorso e della relazione informativa devono sempre unirsi i seguenti documenti:

1° copia integrale dell'atto o provvedimento impugnato;

2° le deliberazioni precedenti, tanto del Comune quanto del Consiglio scolastico, che abbiano riferimento alla vertenza o che riguardino la carriera del ricorrente, se questo e' un maestro o un direttore didattico;

3° gli atti citati nelle deliberazioni o nella relazione informativa, come, ad esempio, i rapporti o la corrispondenza ufficiali, i verbali di visita, gli atti d'inchieste, le notificazioni, i certificati medici, le sentenze dell'autorita' giudiziaria ecc.

Se il provvedimento impugnato concerne la istituzione o la soppressione di scuole o la classificazione devono unirsi:

a) elenco dei fanciulli dimoranti nel Comune, soggetti all'obbligo dell'istruzione e quello degl'inscritti e dei frequentanti ciascuna scuola;

b) decreto di classificazione, con l'indicazione delle successive modificazioni ad esso apportate;

c) specchietto del numero degli abitanti secondo il censimento ufficiale, e della distribuzione dei medesimi nel territorio comunale, corredato delle altre notizie necessarie a dare un concetto chiaro e preciso delle distanze, dell'ubicazione della scuola che si vuole istituire o sopprimere, delle condizioni di viabilita', e di tutti i documenti utili a stabilire il grado di agiatezza del Comune.

Tutti i documenti devono essere riuniti in un fascicolo, ed ordinati e descritti con numero progressivo in apposito elenco.

I provveditori agli studi sono personalmente responsabili delle omissioni e dei ritardi ingiustificati, che si verifichino nell'esecuzione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 265


Art. 265.

Se la Commissione consultiva riconosce che l'istruzione dell'affare e' incompleta, puo' richiedere all'Amministrazione centrale o provinciale nuove informazioni o documenti, disporre verificazioni ed indagini, ed ordinare un'inchiesta.

In casi gravi, e sopra istanza del maestro o del direttore ricorrente, puo' anche ammetterle ad esporre oralmente le sue ragioni.

Art. 266


Art. 266.

Se il Ministero riconosce che il ricorso non e' stato presentato nel termine e nelle forme prescritte, lo dichiara irricevibile.

Se lo riconosce infondato, lo respinge.

Se lo riconosce fondato, revoca il provvedimento e giudica nel merito.

Nei casi in cui il ricorso e' ammesso per soli motivi di illegittimita', il Ministero, qualora lo riconosca fondato, annulla il provvedimento, ma rimette gli atti all'autorita' competente per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 267


Art. 267.

Indipendentemente da ogni ricorso, il ministro ha facolta' di annullare o riformare, in qualunque tempo, sopra denunzia od anche d'ufficio, le deliberazioni dei Consigli scolastici provinciali, in quanto queste non siano conformi alle leggi ed ai regolamenti.

Art. 268


Art. 268.

Lo Stato concorre nelle spese che i Comuni sostengono per gli aumenti degli stipendi dei maestri, portati dalla legge 11 aprile 1886, n. 3978 a norma e nelle misure stabilite dall'art. 3 di questa legge.

Art. 269


Art. 269.

Al concorso dello Stato nell'aumento degli stipendi dei maestri elementari, per effetto della legge 11 aprile 1886, n. 3978, i Comuni hanno diritto soltanto per le scuole classificate esistenti al 1° novembre 1886, e sempre quando gli stipendi goduti dai maestri non fossero gia' uguali o superiori ai minimi legali della tabella annessa alla legge stessa.

Per le scuole che, esistenti dal 1° novembre 1886, fossero in seguito state soppresse, cessa per lo Stato l'obbligo al concorso dal momento della soppressione.

Per quelle che fossero state trasformate, l'obbligo dello Stato e' limitato al concorso negli stipendi assegnati alle scuole dopo la trasformazione ed in ragione di questi.

Nel caso che le scuole esistenti al 1° novembre 1886, i cui insegnanti per effetto della citata legge ebbero un aumento di stipendio, vengano a cambiare di classificazione, il concorso dello Stato dovuto ai Comuni per la legge stessa sara', in applicazione dell'art. 24 ultimo capoverso della legge 8 luglio 1904, n. 407, calcolato sullo stipendio corrispondente alla classificazione della scuola, vigente nell'anno al quale il concorso stesso si riferisce.

Art. 270


Art. 270.

Il concorso dello Stato sara' calcolato sulla differenza tra i minimi legali in vigore anteriormente alla legge 11 aprile 1886 e quelli portati dalla tabella annessa alla stessa legge o, nel caso che lo stipendio effettivamente corrisposto al maestro fosse gia' superiore ai minimi legali stabiliti dalle leggi anteriori a quella del 1886, sulla differenza tra tale stipendio effettivo ed i minimi stabiliti nella tabella annessa alla legge 11 aprile 1886.

La base della liquidazione del concorso, cosi' stabilita, resta immutata, meno che pei casi di soppressione o di trasformazione di scuole e per quelli di cambiamento di classificazione delle scuole stesse.

In quest'ultimo caso, dovendo il concorso essere calcolato sullo stipendio corrispondente alla classificazione delle scuole vigente nell'anno al quale il concorso stesso si riferisce, la base della liquidazione sara' data dalla differenza tra il minimo legale degli stipendi portati per la nuova classe dalla tabella annessa alla legge del 1886 e il minimo legale della classe, alla quale la scuola avrebbe appartenuto, se il mutamento di classificazione si fosse fatto anteriormente alla legge del 1886.

Per le provincie napoletane e per la Sicilia, nelle quali la classificazione portata dalle leggi precedenti al 1° novembre 1886 non corrispondeva perfettamente a quella della legge del 13 novembre 1859, il ragguaglio per determinare la base della liquidazione del concorso dello Stato, nei casi di cambiamenti di classificazione, sara' fatto rispettivamente secondo la tabella annessa al presente regolamento (allegato G).

Art. 271


Art. 271.

Quando pei mutamenti di classificazione lo stipendio dei maestri dovesse essere diminuito, i mutamenti stessi non avranno valore agli effetti del concorso dello Stato per la legge del 1886, finche', a causa dei diritti quesiti dai maestri a norma di legge, il cambiamento non avra' l'effetto di diminuire l'onere comunale.

Art. 272


Art. 272.

Nella liquidazione del concorso dello Stato, giusta la norma dei precedenti articoli, si terra' conto solamente dei minimi stabiliti dalla tabella annessa alla legge 11 aprile 1886, n. 3798.

Art. 273


Art 273.

I Comuni, la cui popolazione sia inferiore ai 1000 abitanti e che raggiungano o superino il limite massimo della sovrimposta, i quali per effetto della legge 9 luglio 1876, n. 3259, abbiano dovuto aumentare gli stipendi ai maestri fino a raggiungere l'aumento portato dalla legge stessa, oltre al concorso per la legge del 1886 saranno rimborsati della spesa effettiva per tale aumento, che lo Stato a norma della citata legge del 1876 avrebbe dovuto pagare sotto forma di sussidio al maestro.

Art. 274


Art. 274.

Per effetto dell'art. 24 della legge 8 luglio 1904, n. 407, i Comuni avranno diritto al rimborso della spesa sostenuta per l'aumento degli stipendi ai maestri elementari, nei limiti dei minimi stabiliti dalla tabella annessa alla predetta legge:

a) per le scuole classificate esistenti al 1° luglio 1904 o che saranno istituite posteriormente, a datare dall'apertura delle scuole stesse;

b) per le scuole obbligatorie non classificate, nelle quali al 1° luglio 1904 lo stipendio assegnato ai maestri ora inferiore alle L. 500;

c) per le scuole facoltative di grado inferiore, nelle quali al 1° luglio 1904 lo stipendio assegnato ai maestri era inferiore alle L. 200;

d) per le scuole tenute dai corpi morali a sgravio totale o parziale dell'obbligo comunale, giusta l'art. 25 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, sempre quando l'aumento di stipendio, a norma delle convenzioni stipulate con gli enti e approvate dal Consiglio provinciale scolastico, sia a carico dei Comuni e la spesa relativa sia regolarmente inscritta nel bilancio comunale.

Art. 275


Art. 275.

Per le scuole facoltative di grado superiore, esistenti al 1° gennaio 1904 e che per effetto dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 407, dovranno essere conservate e per quelle istituite dai Comuni, entro il termine di due anni dalla promulgazione della stessa legge, i Comuni hanno diritto ad un concorso dello Stato nello stipendio dei maestri, nella misura stabilita dal detto art. 1 della legge, ogni qualvolta all'insegnamento di ciascuna classe sia destinato un apposito insegnante.

Gli stipendi stabiliti per le scuole facoltative di grado superiore anteriormente al 1° gennaio 1904 non potranno per nessun motivo esser diminuiti successivamente, salvo l'applicazione degli articoli 6, 7 e 10 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

Per le scuole classificate aperte per sei mesi soltanto il contributo dello Stato sara' inferiore di un quarto a quello assegnato alle scuole annuali, o che erano tali, dello tesso Comune.

Art. 276


Art. 276.

Dal rimborso per la maggiore spesa sostenuta dai Comuni pel pagamento dei sessenni ai maestri saranno esclusi i sessenni cominciati prima del 30 giugno 1904, quantunque vengano a maturare posteriormente a tale data.

La liquidazione di questi sessenni, la cui spesa e' a carico totale dei Comuni, sara' fatta in base alla tabella della legge 11 aprile 1886, n. 3793.

I sessenni cominciati dopo il 30 giugno 1904, per i quali i Comuni hanno diritto al rimborso della maggiore spesa portata dall'aumento degli stipendi, saranno liquidati in base ai nuovi minimi portati dalla tabella annessa alla legge 8 luglio 1904, n. 407.

Art. 277


Art. 277.

L'aumento di stipendio, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1904 n. 407, deve essere limitata ai soli casi, nei quali l'insegnamento nelle classi multiple o alternate sara' impartito in orari diversi, in conformita' del citato articolo.

L'aumento predetto, siccome assegno personale temporaneo, non ha effetto ai riguardi della pensione e del sessennio.

Lo stipendio, base della liquidazione dei due quinti, sara' quello stabilito dalla legge o dal Comune per la nuova classe, che e' assegnata al maestro.

Lo Stato concorrera' in tale aumento dei due quinti nei soli casi nei quali avrebbe dovuto concorrere nel pagamento dell'intero stipendio ad un maestro effettivo, sia per effetto della legge 11 aprile 1886, n. 3798, sia per la legge 8 luglio 1904, n. 407, e la misura sara' di due quinti della quota di concorso, che, in applicazione delle leggi citate, lo Stato avrebbe dovuto pagare al Comune per questo titolo.

Art. 278


Art. 278.

La facolta' di ridurre di un quarto lo stipendio ai maestri delle scuole, per effetto dell'art. 19 della legge 8 luglio 1904, e la conseguente riduzione di un quarto del contributo dello Stato, si riferiscono alle scuole classificate. Quelle non classificate obbligatorie sono regolate dall'art. 343 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Art. 279


Art. 279.

Il rimborso dovuto ai Comuni per il maggiore onere, che questi dovranno sostenere pel contributo dovuto al Monte pensioni in conseguenza dell'aumento degli stipendi ai maestri elementari, e' consolidato, a norma dell'art. 24, lettera d) della legge 8 luglio 1904, nella somma del 5% sulla differenza tra gli stipendi minimi legali portati dalla legge 11 aprile 1886, e quelli portati dalla legge 8 luglio 1904, esclusi gli assegni personali, senza tener conto della eventuale differenza in piu' o in meno della spesa effettiva che il Comune sia obbligato a sostenere per il servizio delle pensioni, sia che il Comune eserciti direttamente il servizio stesso, sia che contribuisca al Monte pensioni per gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari.

Nella valutazione del rimborso pel maggior contributo dello Stato, dovra' tenersi conto dello stipendio, cui per l'art. 7, comma 5° del R. decreto 2 luglio 1903, n. 430 (testo unico pel Monte pensioni), e' obbligato il Comune agli effetti della iscrizione al Monte.

Art. 280


Art. 280.

Agli effetti della legge 8 luglio 1904, per stipendio effettivamente goduto dal maestro ed in base al quale dovra' calcolarsi la differenza da corrispondersi dallo Stato al Comune a titolo di rimborso, deve intendersi la somma che il Comune effettivamente paga a titolo di stipendio, senza tener conto dei miglioramenti, che il maestro venisse a conseguire per effetto dell'avanzamento nella carriera, che sia eventualmente costituita dai ruoli organici comunali, e dei miglioramenti che la legge tassativamente esclude dal computo, come gli aumenti sessennali.

Si dovra', percio', calcolare nello stipendio agli effetti della liquidazione del concorso l'aumento del decimo dello stipendio, che il Comune si obbliga di corrispondere ai maestri, a norma dell'art. 5 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.

L'alloggio corrisposto all'insegnante si calcolera' per un decimo.

Art. 281


Art. 281.

La quota di rimborso dallo Stato dovuta al Comune, nel caso che lo stipendio sia uguale o minore ai minimi legali portati dalla legge 11 aprile 1886, sara' uguale alla differenza tra questi minimi e quelli fissati nella nuova tabella, annessa alla legge 8 luglio 1904.

Nel caso di stipendio superiore ai minimi fissati dalla tabella annessa alla detta legge 11 aprile 1886, corrisposto dal Comune al maestro, la quota del concorso sara' uguale alla differenza fra lo stipendio effettivamente corrisposto e i minimi della tabella della legge 8 luglio 1904.

Nel caso di istituzione di nuove scuole la quota di rimborso sara' eguale alla differenza fra gli stipendi della tabella annessa alla legge 11 aprile 1888 o i minimi stabiliti dal Comune, se superiori a questi, e quelli fissati dalla legge 8 luglio 1904 per la classe alla quale appartiene la scuola di nuova istituzione.

Quando trattasi di cambiamento di classificazione delle scuole esistenti, la quota di rimborso sara' eguale alla differenza fra i minimi stabiliti dalla legge 11 aprile 1886, o lo stipendio goduto dall'insegnante, se superiore a tali minimi, e quelli della tabella 8 luglio 1904 stabiliti per la classe alla quale la scuola appartiene nell'anno, cui il concorso si riferisce.

Art. 282


Art. 282.

Quando pei mutamenti di classificazione lo stipendio dei maestri dovesse essere diminuito, i mutamenti stessi non avranno valore agli effetti del concorso dello Stato per la legge del 1904, finche', a causa dei diritti quesiti dei maestri a norma di legge, il cambiamento non avra' l'effetto di diminuire l'onere comunale.

Art. 283


Art. 283.

Ai maestri delle scuole classificate urbane superiori maschili e miste di lª e 2ª classe ed alle maestre di scuole urbane superiori femminili di 1ª classe, che per l'applicazione della nuova tabella hanno un aumento inferiore alle cento lire, sempre quando all'atto dell'applicazione della legge godevano di uno stipendio non superiore al minimo legale, sara' corrisposta la differenza fino a raggiungere le L. 100 come assegno personale.

Analogo assegno personale sara' corrisposto agli insegnanti delle scuole superiori maschili e miste di 1ª, 2ª e 3ª classe rurale e delle scuole femminili superiori di 2ª e 3ª classe rurale, che, all'atto dell'applicazione della legge 8 luglio 1904, si trovavano a godere uno stipendio non superiore al minimo legale e nei quali l'aumento dello stipendio, per effetto della citata legge, sia minore delle L. 125.

Per la quota di assegno personale i Comuni e gl'insegnanti non sono tenuti al contributo al Monte pensioni.

Art. 284


Art. 284

Qualora lo Stato per effetto dell'art. 24 della legge 8 luglio 1904, n. 407 sia obbligato al rimborso per una scuola mantenuta in consorzio da due o piu' Comuni, esso rimborsera' direttamente ai singoli Comuni la maggiore spesa che dovranno sostenere in proporzione della quota da ciascuno corrisposta.

Art. 285


Art. 285.

Ciascun Comune, durante il mese di gennaio, raccogliera' in due distinti prospetti, conformi ai modelli allegati H e I del presente regolamento tutti i dati, in base ai quali dovra' essere liquidato il concorso dello Stato in applicazione della legge 11 aprile 1886, n. 3798 ed il concorso e rimborso ad essi dovuto per effetto della legge 8 luglio 1904, n. 407.

Questi prospetti firmati dal sindaco e dal segretario comunale, il quale e' responsabile della conformita' dei dati stessi agli atti amministrativi del Comune, saranno non piu' tardi del 31 dello stesso mese di gennaio trasmessi al prefetto presidente del Consiglio scolastico provinciale per il relativo controllo.

Art. 286


Art. 286.

Entro il mese di febbraio, il Consiglio scolastico provinciale esaminera' i prospetti di tutti i Comuni della Provincia, servendosi degli elementi, che esistono negli uffici della prefettura, in ordine tanto ai bilanci comunali quanto all'ordinamento scolastico dei Comuni. Occorrendo, il Consiglio scolastico dovra' invitare il Comune a dare schiarimenti sugli eventuali dubbi o divergenze, prima di approvare i prospetti stessi.

Riconosciuti regolari i prospetti come rispondenti perfettamente allo stato di fatto e di diritto dell'ordinamento scolastico comunale, i prospetti stessi non piu' tardi del 15 del successivo mese di marzo saranno inviati al Ministero, perche' provveda alla liquidazione dei concorsi e rimborsi dovuti ai Comuni stessi ed al pagamento, entro i termini stabiliti dalla legge.

Art. 287


Art. 287.

In base ai prospetti approvati dai Consigli provinciali scolastici, il Ministero, riconosciuta la regolarita' dei dati forniti, provvedera' alla liquidazione dei concorsi e rimborsi dovuti ai Comuni per le citate leggi del 1886 e 1904, tenendo presenti i criteri stabiliti negli articoli precedenti, e quindi al relativo pagamento delle somme liquidate a titolo di rimborso o concorso per l'anno.

Art. 288


Art. 288.

Nel caso che contro il Comune sia stato dai maestri interposto ricorso per mancato pagamento totale o parziale degli stipendi maturati, il Ministero, sentito l'avviso del provveditore agli studi e riconosciuto fondato il ricorso, sospendera' con decreto motivato il pagamento del concorso o del rimborso fino a che il Comune non si sia messo in regola con i pagamenti degli stipendi.

Art. 289


Art. 289.

Sulle somme stanziate nel bilancio a favore dell'istruzione primaria e popolare il ministro puo' concedere:

a) sussidi ai Comuni, agli enti morali, alle Associazioni o Comitati, ai patronati scolastici ed alle biblioteche popolari;

b) sussidi alle vedove ed agli orfani minorenni e ai genitori degli insegnanti defunti ed ai maestri e maestre resi inabili all'insegnamento e non provvisti di pensione.

Ai Comuni e agli enti di cui alla lettera a) non potra' concecedersi piu' di un sussidio all'anno.

Art. 290


Art. 290.

Pel conferimento dei sussidi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, il ministro sentira' di regola il parere di una Commissione presieduta dal ministro stesso o dal sottosegretario di Stato e composta del direttore generale, del direttore capo divisione del servizio, di un R. provveditore agli studi e di un R. ispettore scolastico, i quali due ultimi membri durano in carica un biennio e non sono rieleggibili se non dopo un altro biennio. Un funzionario della competente divisione esercitera' le funzioni di segretario.

Art. 291


Art. 291.

I Comuni potranno ottenere sussidi per il mantenimento delle scuole elementari facoltative, di asili e giardini d'infanzia, di educatori e patronati, per la costruzione, l'ampliamento ed il restauro di edifici scolastici destinati all'istruzione primaria ed all'educazione infantile; per l'arredamento delle scuole elementari.

Art. 292


Art. 292.

Le domande di sussidio per il mantenimento di scuole elementari facoltative, di asili e giardini d'infanzia, di educatori e patronati saranno accompagnate da deliberazione motivata dal Consiglio provinciale scolastico e dai moduli, inviati dal Ministero, riempiti con le richieste indicazioni.

Art. 293


Art. 293.

I sussidi per gli scopi indicati nell'articolo precedente saranno concessi a condizione che gli Istituti, per il loro ordinamento, per i titoli degli insegnanti e per il metodo, si siano uniformati alle istruzioni impartite dal Ministero e dall'autorita' scolastica.

Art. 294


Art. 294.

Le domande di sussidio per la costruzione, l'ampliamento ed il restauro di edifici scolastici, oltre che dai documenti prescritti dall'art. 292, saranno accompagnate dai seguenti:

1° rapporto dell'ispettore scolastico del circondario intorno alla localita' scelta per l'edificio scolastico ed alla sua convenienza in rapporto ai bisogni e alle norme didattiche;

2° statistica quinquennale, vidimata dall'ispettore, degli alunni obbligati ed inscritti per le classi elementari inferiori, degli inscritti e dei frequentanti per le classi elementari superiori, divisi gli uni e gli altri per sesso e per classe;

3° deliberazione del Consiglio comunale resa esecutiva, nella quale sieno ben determinati lo scopo del sussidio, l'ammontare della spesa presunta e l'obbligo da parte del Comune di destinare l'edificio, per il quale si chiede il sussidio, quando questo sia ottenuto, in perpetuo ad uso esclusivo di scuole elementari od asili e giardini d'infanzia.

4° due copie, una delle quali in carta semplice, dei progetti di costruzione, di ampliamento e di riduzione, redatti da un ingegnere o da un architetto, e muniti del visto del genio civile e comprendenti la pianta della localita', i disegni e le dimensioni dell'edificio e delle sue parti, la destinazione degli ambienti, il computo metrico estimativo dei lavori e le condizioni di esecuzione, i materiali di costruzione, i sistemi costruttivi, la qualita', del sottosuolo, e, nel caso di ampliamento o di riduzione, anche lo stato dell'edificio prima del divisato lavoro.

Nel redigere i progetti di costruzione si dovranno tenere presenti le istruzioni annesse al regolamento per l'esecuzione della legge 15 luglio 1900, n. 260 sui mutui per edifici scolastici.

Il Ministero fornira' ai Comuni, che ne facciano richiesta i tipi planimetrici degli edifici scolastici.

Art. 295


Art. 295.

Non si concederanno per edifici scolastici sussidi superiori al terzo della spesa presunta, o di quella effettiva quando questa sia inferiore alla prima; in ogni caso, il sussidio non passera' le 10 mila lire.

Per gli edifici destinati a scuole rurali, il sussidio sara' esteso anche alla spesa per il campo destinato alle esercitazioni agrarie e per l'alloggio degli insegnanti, quando il Comune si obblighi a darlo a questi gratuitamente.

In nessun caso saranno concessi sussidi per maggiori spese che contrariamente alle previsioni, si siano verificate durante i lavori, fuorche' nel caso che tali spese sieno state autorizzate preventivamente dal Ministero e sempre entro i limiti piu' sopra indicati.

Art. 296


Art. 296.

Il sussidio sara' pagato dopo il collaudo fatto dal genio civile.
Il pagamento potra' essere eseguito in due esercizi finanziari.

Art. 297


Art. 297.

Il verbale di collaudo redatto dal genio civile sara' accompagnato dal deconto finale di tutti i lavori: e dal verbale dovra' risultare se l'edificio fu costruito in conformita' del progetto approvato,

Qualora, durante i lavori, a questi fossero state apportate delle varianti, il verbale dovra' indicarle tutte, e, per quelle che alterino la disposizione dei locali, la loro ampiezza, l'illuminazione, ecc. dovra' essere corredato dai disegni indicanti chiaramente l'edificio quale risulta costruito.

Questi documenti rimarranno presso il Ministero.

Art. 298


Art. 298.

Quando si proponga l'ampliamento o la riduzione di un edificio o di parte di un edificio a scopo scolastico, occorrera' anzitutto dimostrare che la spesa del proposto ampliamento o restauro sia da preferire a quella bisognevole per la costruzione di un apposito edificio.

Art. 299


Art. 299.

Nell'erogazione dei sussidi indicati nei precedenti articoli si preferiranno le scuole rurali alle urbane, ed in genero quelle che verranno provvedute di un piazzale da giuochi e di un portico o che avranno annesso un piccolo campo per le esercitazioni agrarie.

Art. 300


Art. 300.

Se l'edificio per cui fu concesso un sussidio non sia stato costruito nel termine di due anni, la concessione s'intendera' decaduta.

Art. 301


Art. 301.

I Comuni che abbiano ottenuto dalla Cassa depositi e prestiti un mutuo di favore per la costruzione, l'ampliamento o il restauro di un edificio scolastico, non potranno ottenere alcun sussidio per l'edificio medesimo, salve le disposizioni della legge 15 luglio 1906, n. 383.

Art. 302


Art. 302.

Le domande di sussidio per arredamento delle scuole, oltre che dai documenti prescritti dall'art. 292 saranno accompagnate da seguenti documenti:

1° rapporto dell'ispettore scolastico del circondario, che di chiari quale sia lo stato della scuola, quali i suoi bisogni ed il suo andamento didattico;

2° elenco degli oggetti da acquistarsi, coi prezzi relativi, con cordato col Comune dall'ispettore e da lui redatto.

Quando si tratti di sussidio per acquisto di banchi, si dovra' presentare al Ministero il disegno-tipo del banco, che dovra' rispondere alle piu' rigorose esigenze igieniche e pedagogiche.

Art. 303


Art. 303.

Il sussidio per acquisto di suppellettile scolastica non potra' superare il terzo della spesa presunta valutata d'accordo con l'ispettore.

Il sussidio medesimo sara' pagato quando l'ispettore abbia accertato che gli oggetti furono acquistati e destinati alle scuole.

Non saranno conceduti sussidi per spese sostenute anteriormente alla domanda, e che non siano comprese nella domanda medesima di sussidio.

Art. 304


Art. 304.

Gli enti morali e le Associazioni possono avere sussidi per l'apertura od il mantenimento di asili e giardini d'infanzia, di educatori e patronati, gli uni e gli altri, pubblici e gratuiti, approvati e vigilati dalla autorita' scolastica, e per l'istituzione ed il mantenimento di biblioteche popolari circolanti. Gli enti morali possono ottenere sussidi anche per la costruzione degli asili e giardini d'infanzia con le norme stabilite per la concessione di sussidi di tal natura ai Comuni.

Art. 305


Art. 305.

Le domande di sussidio di cui all'articolo precedente debbono essere accompagnate, oltreche' dai documenti prescritti dall'art. 292, dallo Statuto e conto consuntivo per l'ultima gestione.

Art. 306


Art. 306.

Le domande di sussidio per l'istituzione ed il mantenimento di biblioteche popolari circolanti debbono essere accompagnate dai seguenti documenti:

1° parere del Consiglio provinciale scolastico, in base a rapporto del provveditore agli studi, nel quale si accerti il buon andamento e l'utilita' della biblioteca;

2° elenco dei libri da acquistare;

3° dichiarazione del capo dell'Amministrazione che nel caso in cui la biblioteca venga a sciogliersi, i libri passeranno in proprieta' del Comune per uso delle scuole.

Art. 307


Art. 307.

Gli educatori e i patronati possono avere sussidi quando, oltreche' col consiglio, intendano con la beneficenza ad agevolare la frequenza degli alunni poveri nelle scuole elementari, specialmente con la refezione scolastica e con la somministrazione d'indumenti e libri.

Art. 308


Art. 308.

Le domande di sussidio saranno accompagnate, oltre che dai documenti prescritti dall'art. 292, da un rapporto dell'ispettore scolastico del circondario, intorno all'efficacia dell'opera dell'Educatorio o del Patronato ed al numero dei fanciulli assistiti.

Art. 309


Art. 309.

Le domande di sussidio alle vedove, agli orfani ed ai genitori degli insegnanti primari defunti, ed ai maestri e maestre resi inabili all'insegnamento e non provvisti di pensione, saranno indirizzate al ministro della pubblica istruzione o trasmesse di regola per mezzo dei RR. provveditori agli studi.

Art. 310


Art. 310.

Per ciascuna domanda, i RR. provveditori agli studi, o nel trasmetterla al Ministero o a richiesta del Ministero stesso, dovranno, entro otto giorni dalla presentazione di essa, fornire tutte le informazioni necessarie intorno alla domanda stessa.

Nei dieci giorni dopo che gli saranno pervenute queste notizie, i Ministero, ove le giudichi sufficienti, informera', per mezzo del R. provveditore agli studi, che ne prendera' nota in apposito registro, gl'interessati se abbia o no accolta la fatta domanda.

Art. 311


Art. 311.

Per il pagamento annuale di sussidi continuativi a Comuni od enti, sia per scuole, sia per asili, occorrera' la dichiarazione del R. provveditore agli studi, che l'istituzione a cui si riferisce il sussidio funzioni regolarmente.

Art. 312


Art. 312.

Ai direttori ed alle direttrici delle pubbliche scuole elementari, ai maestri ed alle maestre delle scuole stesse, alle direttrici, alle insegnanti degli asili e giardini d'infanzia, appartenenti a Comuni o ad altri enti morali, alle persone segnalate per non comuni e gratuite prestazioni o per notevoli elargizioni a vantaggio della istruzione primaria e dell'educazione infantile, potranno essere conferiti diplomi di benemerenza di 1ª, 2ª e 3ª classe.

Art. 313


Art. 313.

Coloro cui saranno conferiti i diplomi di cui all'articolo precedente, avranno facolta' di fregiarsi, rispettivamente, di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo. Tali medaglie porteranno da un lato l'effigie del Re, e dall'altro una corona di quercia colla leggenda:

«Ai benemeriti della popolare istruzione»; avranno il diametro di centimetri tre e mezzo e si porteranno alla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali.

Art. 314


Art. 314.

I diplomi di benemerenza saranno concessi dal Re su proposta del ministro della pubblica istruzione; e per quanto riguarda i direttori e le direttrici, i maestri e le maestre di scuole elementari, comprese le serali e festive, di asili e giardini d'infanzia, si osserveranno per la loro assegnazione le norme seguenti:

1° non piu' di un diploma di 1ª, di due di 2ª, e quattro di 3ª classe, in ciascun anno per gl'insegnanti di una Provincia la cui popolazione raggiunga o superi il numero di 500 mila abitanti;

2° per quelli di qualunque altra Provincia di minore popolazione, non piu' di un diploma di 1ª ogni due anni; di uno di 2ª e due di 3ª classe ogni anno;

3° perche' uno dei direttori o maestri di cui sopra possa essere proposto, e' necessario che sia munito di regolare abilitazione, ed abbia per il diploma di 1ª classe non meno di 25 anni di lodevole servizio; non meno di 15 per quello di 2ª classe non meno di 10 per quello di 3ª.

Per gli effetti del conseguimento del diploma di benemerenza, i servizi in qualita' di direttore e d'insegnante di scuola elementare si calcolano cumulativamente, e parimenti quelli di direttrice ed insegnante di asili o giardini d'infanzia.

4° perche' le persone segnalate per non comuni e gratuite prestazioni possano essere proposte, e' necessario che le prestazioni stesse, pel conferimento del diploma di 1ª classe, abbiano avuto una durata non minore di venti anni, pel conferimento del diploma di 2ª classe una durata non minore di dodici anni, e pel conferimento del diploma di 3ª classe, una durata non minore di otto anni.

Art. 315


Art. 315.

Il servizio lodevolmente prestato nelle scuole elementari, negli asili e giardini d'infanzia sara' attestato dal R. provveditore agli studi, il quale dopo aver raccolte le notizie fornite dagli ispettori scolastici, segnalera' al Ministero, nel mese di ottobre di ciascun anno, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, coloro che per zelo, per condotta irreprensibile e per buoni frutti ottenuti, saranno reputati meritevoli del diploma di benemerenza.
Saranno designati soltanto quelli che, all'anzianita' e bonta' del servizio, congiungano titoli speciali di merito, proporzionati al grado del diploma per il quale sono proposti.

Nella stessa epoca il provveditore, sentito il Consiglio scolastico provinciale, proporra' al Ministero pel conferimento dei diplomi le persone segnalate per non comuni e gratuite prestazioni.

Ove concorrano circostanze specialissime il provveditore agli studi, sentito il Consiglio provinciale, potra' fare singole proposte anche in altra epoca dell'anno.

Art. 316


Art. 316.

Coloro che abbiano compiuto 40 anni di lodevole servizio attestato dal Consiglio scolastico provinciale, o che abbiano conseguito le pensioni ed assegni di benemerenza, di cui agli articoli 318 e seguenti, avranno diritto al diploma di 1ª classe qualora non lo avessero ottenuto precedentemente.

Le relative proposte potranno farsi in qualunque tempo dell'anno.

Art. 317


Art. 317.

I nomi dei direttori, dei maestri e delle altre persone che conseguirono il diploma di benemerenza saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 318


Art. 318.

Dal fondo stanziato annualmente nel bilancio dell'Ordine Mauriziano per concessione di pensioni a decorati, sara' prelevata la somma di lire mille per quattro pensioni di lire duecentocinquanta ciascuna da concedersi ai maestri elementari piu' benemeriti del Regno.

Art. 319


Art. 319.

((Sul bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica saranno stanziate le somme occorrenti al conferimento di cinquanta assegni di benemerenza di L. 260 ciascuno, venticinque per maestri e direttori e venticinque per maestre e direttrici tra i piu' benemeriti delle pubbliche scuole elementari del Regno)).

Art. 320


Art. 320.

((A conseguire gli assegni di benemerenza, istituiti a vantaggio dei maestri e direttori e delle maestre e direttrici sono titoli necessari: a) il servizio effettivamente prestato per almeno 30 anni nelle scuole elementari pubbliche, sia in qualita' di maestro, sia di direttore, con o senza insegnamento; b) la condotta morale incensurata; c) le notevoli attestazioni per valore didattico, e la costante lodevole condotta durante l'esercizio del proprio ufficio. Le stesse condizioni sono richieste per il conseguimento delle pensioni mauriziane destinate ai maestri. Saranno titoli di preferenza a parita' di condizione: 1° Il maggior numero di anni di servizio. 2° Le pubblicazioni educative. 3° I servizi importanti e gratuiti in opere di assistenza e previdenza scolastica o in istituti educativi di beneficenza. 4° Aver preso parte alle campagne di guerra per il risorgimento nazionale)).

Art. 321


Art. 321.

((In ciascuna Provincia gli ispettori designeranno al provveditore agli studi, entro il novembre di ogni anno, i maestri, i direttori, le maestre e le direttrici che abbiano i requisiti richiesti per concorrere agli assegni, di cui all'art. 319)).

Art. 322


Art. 322.

((I provveditori, dopo aver riscontrati con la scorta dei processi verbali d'ispezione i buoni frutti dell'opera data all'educazione e all'istruzione dagli insegnanti e direttori designati, assumeranno particolari informazioni intorno alla loro condotta morale e civile per accertarne l'incensurabilita'. Delle notizie raccolte intorno all'opera e alla condotta faranno esatta relazione al Consiglio provinciale scolastico il quale a sua volta designera' fra i segnalati quel maestro o direttore, quella maestra o direttrice che in paragone degli altri risulteranno piu' meritevoli. Il provveditore mandera' quindi al Ministero, entro il mese di dicembre, una copia autentica cosi' della sua relazione come della deliberazione motivata presa dal Consiglio provinciale scolastico)).

Art. 323


Art. 323.

((La procedura stabilita per le proposte degli assegni di benemerenza a maestri e direttori, maestre e direttrici, sara' seguita per le proposte relative alle pensioni mauriziane in favore dei maestri, di cui all'articolo 318)).

Art. 324


Art. 324.

Le pensioni e gli assegni di cui agli articoli precedenti si conferiscono soltanto ai maestri e direttori in attivita' di servizio al momento in cui sono proposti.

Art. 325


Art. 325.

I nomi dei maestri e direttori proposti dai Consigli scolastici provinciali per le pensioni o assegni saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale; e durante un mese da siffatta pubblicazione ognuno che creda d'aver motivo di richiamarsi potra' presentare ricorso al Ministero.

Art. 326


Art. 326.

Le persene addette all'insegnamento nelle scuole private aperte a norma dell'art. 355 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, devono possedere il titolo di abilitazione all'insegnamento elementare.

Art. 327


Art. 327.

Coloro che intendono aprire scuole private devono farne dichiarazione al R. provveditore, per mezzo del R. ispettore, almeno due mesi prima dell'epoca fissata per l'apertura delle scuole.

Alla dichiarazione, nella quale sara' indicato il locale destinato alla scuola, dovranno essere uniti i documenti richiesti nei concorsi per posti di maestri elementari, un'attestazione sulla convenienza e salubrita' del locale, rilasciata dall'ufficiale sanitario, e un elenco dei libri che s'intendono adottare.

Art. 328


Art. 328.

Coloro che intendono aprire un convitto, devono, oltre i documenti indicati nell'articolo precedente, esibire:

1° la pianta dell'edificio;

2° il regolamento interno del convitto;

3° il programma degli studi;

4° indicazione dei mezzi finanziari destinati al funzionamento dell'istituto.

L'attestazione sulla convenienza e salubrita' del locale dovra' essere rilasciata dal medico provinciale.

Art. 329


Art. 329.

Nelle scuole e nei convitti privati l'uso dai libri approvati dall'autorita' scolastica, non e' obbligatorio: ma il R. provveditore puo' vietare l'uso di quelli che ritenga nocivi.

A questo effetto ogni cambiamento nei libri di testo adottati dovra' essere notificato al R. ispettore.

Art. 330


Art. 330.

Le domande per apertura di scuole o convitti, corredate dei documenti indicati negli articoli precedenti, sono trasmesse dal R. ispettore, col suo parere, al R. provveditore, entro 15 giorni dal ricevimento.

Art. 331


Art. 331.

Sa entro sessanta giorni dalla domanda non interviene, da parte del provveditore, un'opposizione motivata e ufficialmente comunicata al dichiarante, la scuola od il convitto s'intendono autorizzati, e non possono chiudersi se non per fatti contrari alla legge e ai regolamenti, sempreche' si mantengano nelle stesse condizioni in cui furono aperti.

L'opposizione potra' essere fondata sul difetto di requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 355 della legga 13 novembre 1859, n. 3725, o agli articoli 326 e seguenti di questo regolamento, o su ragioni concernenti la moralita' della persona che ha fatto la dichiarazione, ovvero quando risulti che questa si presti a rappresentare l'iniziativa o l'interesse di persone od enti non forniti di legale capacita' e idoneita'.

Trascorsi novanta giorni dalla dichiarazione, senza che la scuola o il convitto sia aperto, la dichiarazione stessa si considera come non fatta.

Art. 332


Art. 332.

Al principio di ogni anno scolastico le persone che hanno aperte scuole o convitti debbono notificarne al R. provveditore la continuazione, dimostrando che gli istituti si trovano nelle condizioni in cui furono aperti.

Art. 333


Art. 333.

Contro l'opposizione del R. provveditore all'apertura o alla continuazione di una scuola privata o di un convitto gli interessati potranno ricorrere al Consiglio scolastico provinciale.

Art. 334


Art. 334.

Il R. provveditore o per esso il R. ispettore, quando sappia che alcuno insegna privatamente o continua la scuola senza avere adempiuto o avendo mutate le condizioni in base alle quali l'apertura dell'Istituto fu consentita, lo ammonisce a cessare, e in caso di rifiuto fa istanza al procuratore del Re presso il tribunale perche' proceda in conformita' alle leggi vigenti sull'istruzione.

Art. 335


Art. 335.

La vigilanza e l'ispezione alle scuole private elementari hanno per iscopo di tutelare la morale, l'igiene, le istituzioni dello Stato, giusta l'art. 3 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Il provveditore ordinera' in via provvisoria l'immediata chiusura di quell'Istituto, che ricusasse di sottoporsi in qualunque tempo alla ispezione da parte del provveditore stesso o del R. ispettore scolastico o di altra persona delegata dal Ministero.

Art. 336


Art. 336.

Le scuole o i convitti privati possono, per gravi motivi concernenti la sanita', la moralita', le istituzioni fondamentali dello Stato e l'ordine pubblico, essere chiusi dal Ministero dopo una regolare inchiesta del Consiglio scolastico provinciale o disposta dallo stesso Ministero, ed udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione a norma dell'art. 5 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Nei casi urgenti il provveditore puo' far chiudere provvisoriamente l'Istituto, riferendone immediatamente al Ministero per il regolare procedimento di cui al comma precedente e pel provvedimento definitivo.

Art. 337


Art. 337.

I Municipi, gli enti morali, le Associazioni e i privati possono aprire Istituti di educazione per l'infanzia, per i sordo-muti, per i ciechi e per i deficienti, in locali riconosciuti salubri o convenienti.

Le persone preposte a questi Istituti devono possedere i titoli legali comprovanti la loro idoneita' all'ufficio.

Speciali istruzioni Ministeriali determineranno i limiti, i programmi e i metodi per i detti Istituti.

Art. 338


Art. 338.

Gli Istituti di educazione, di cui all'articolo precedente, sono sottoposti alla vigilanza del R. ispettore, che di tutti gli inconvenienti riscontrati nelle sue visite periodiche deve riferire al provveditore agli studi, il quale promuovera' dalle autorita' competenti i necessari provvedimenti ed, occorrendo, ne informera' il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 339


Art. 339.

Ogni anno nel mese di novembre l'ispettore, a mezzo del provveditore, inviera' al Ministero una relazione statistica pedagogica e igienica su tutte le scuole elementari e sub-elementari poste nella sua circoscrizione.

Art. 1


Art. 1.

Le disposizioni del presente regolamento salvo i casi nei quali si fa menzione speciale di sesso, sono applicabili indistintamente ai maestri e alle maestre, ai direttori e alle direttrici.

Art. 2


Art. 2.

Gli aumenti del decimo sugli stipendi che si riferiscono ai sessenni che erano in corso al sopravvenire della legge 8 luglio 1904, n. 407, saranno liquidati in base agli stipendi, che dalla tabella annessa alla legge 11 aprile 1886, n. 3798, sono assegnati alla scuola nella quale insegna il maestro al momento in cui compie il sessennio.

Art. 3


Art. 3.

Annualmente, entro il mese di maggio, in occasione del pagamento dei contributi principali al Monte pensioni, i Comuni verseranno separatamente alla Cassa depositi e prestiti anche la giornata di stipendio dei direttori didattici e degli insegnanti, di cui all'art. 29 della legge 8 luglio 1904. L'importo della giornata predetta equivarra' alla 360ª parte dello stipendio annuale netto goduto dal direttore o dall'insegnante al 1° gennaio dello stesso anno, e sara' ritenuto dai Comuni sulla rata di stipendio relativa al febbraio.

I Consigli scolastici provinciali indicheranno le singole quote da ritenersi sullo stipendio dei direttori e degli insegnanti nella colonna annotazioni dell'elenco generale dei contributi, e pei Comuni non soggetti al Monte in apposita nota da unirsi all'elenco stesso.
La somma complessiva da versare per l'intiera Provincia sara' segnata sul frontespizio dell'elenco e su quello del ruolo. La somma da versare per ciascun Comune sara' indicata sul frontespizio dell'estratto dell'elenco da trasmettersi da ogni Comune. La sezione di tesoreria rilascera' all'esattore una quietanza separata per il versamento di cui al presente articolo, come pure trasmettera' uno speciale vaglia del tesoro alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Visto, d'ordine di Sua Maesta':

Il ministro della pubblica istruzione

RAVA.

Allegato A


Allegato A.

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B


Allegato B.

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C


Allegato C.

TABELLA D'ORARI

(Art. 97 del regolamento)

Parte di provvedimento in formato grafico
((1))
---------------

AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio Decreto 19 febbraio 1911, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Alla tabella degli orari (allegato C) annessa al regolamento generale per l'istruzione elementare, approvato col Nostro decreto 6 febbraio 1908, n. 150, e' aggiunta la seguente disposizione:
«Quando le condizioni locali lo richiedono, il Consiglio provinciale scolastico puo' consentire che l'intervallo tra il primo ed il secondo periodo delle lezioni sia di un'ora o venti minuti, con la facolta' per gli alunni di recarsi nelle loro abitazioni. In questo intervallo gli alunni, che intendano trattenersi nei locali scolastici, sono vigilati nei primi venti minuti, durante la refezione, dai titolari delle classi; e, durante l'ora successiva, la vigilanza e' ordinata in maniera da permettere che i titolari abbiano, ove lo chiedano, un'ora di riposo»".

Allegato D


Allegato D.

Mobili scolastici e materiale didattico

(art. 112 del regolamento)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato E


Allegato E.

Modulo del certificato (1) comprovante la presentazione dei documenti originali o delle copie autentiche.

(Art. 133 del regolamento)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato F


Allegato F.

(Art. 231 del regolamento)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato G


Allegato G.

(art. 270 del regolamento)

Tabella di ragguaglio degli stipendi dei maestri elementari per determinare la base della liquidazione del concorso dello Stato nei casi di cambiamento di classificazione delle scuole per le provincie napoletane e per la Sicilia, nelle quali la classificazione e la misura degli stipendi portate dalle leggi anteriori al 1° novembre 1886 non corrispondevano perfettamente a quelle della legge Casati.

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato H


Allegato H.

(art. 285 del regolamento)

Parte di provvedimento in formato grafico

Elenco degli insegnanti per i quali e' dovuto il concorso dello Stato nell'aumento di stipendio portato dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798 .

Parte di provvedimento in formato grafico

Stipendi minimi legali degli insegnanti elementari.

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato I


Allegato I.

(Art. 285 del regolamento)

Parte di provvedimento in formato grafico

Prospetti


Prospetto A.

Numero e classificazione delle scuole esistenti nel Comune.

Parte di provvedimento in formato grafico

Prospetto B.

Classi facoltative di corso superiore esistenti nel Comune.

(Art. 1 della legge).

Parte di provvedimento in formato grafico

Prospetto C. - Insegnanti ai quali e' affidato l'insegnamento, in orari diversi, di due sezioni della stessa classe, di due classi diverse obbligatorie o facoltative del corso inferiore e del corso superiore (art. 6 della legge) escluso il caso dell'insegnamento nella 5ª e 6ª classe di cui al prospetto D che segue):

Parte di provvedimento in formato grafico

Prospetto D.

Insegnanti ai quali e' affidata contemporaneamente la 5ª e 6ª classe.

Parte di provvedimento in formato grafico

Prospetto E.

ELENCO nominativo di tutti gl'insegnanti elementari in servizio

Parte di provvedimento in formato grafico

Stipendi minimi lega degl'insegnanti elementari.

Parte di provvedimento in formato grafico