Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 158
Art. 158.
Nel triennio di prova di cui all'art. 10, comma 1° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, e' computato il tempo durante il quale il maestro o direttore non ha prestato servizio a causa di malattia o di altro legittimo motivo, purche' il servizio effettivo prestato nel triennio non sia inferiore a due anni scolastici e mezzo. Non e' invece computato il tempo passato in aspettativa o durante il quale il maestro o direttore non ha prestato servizio per effetto di sospensione.