Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 148
Art. 148.
Quando piu' d'uno siano i posti da conferire, per determinare la graduazione dei posti agli effetti dell'art. 7, comma 3° del T U. 21 ottobre 1903, n. 431, si terra' conto della misura dello stipendio, partendo dal piu' elevato in base al decreto di classificazione o alla tabella municipale.
A parita' di stipendio si avra' riguardo al grado delle scuole messe a concorso, e se le scuole sono dello stesso grado alle localita' in cui sono stabilite, anteponendo le urbane alle suburbane e queste alle rurali, quelle di capoluogo alle altre aperte nelle frazioni o borgate.
Nello stipendio sara' valutata a giusta stima l'abitazione concessa gratuitamente al maestro.
Quando non siavi differenza alcuna tra le scuole per le quali fu bandito il concorso, l'assegnazione delle medesime e' fatta con l'atto di nomina.
Il maestro nominato ad uno dei posti secondo i criteri sopra stabiliti, potra' dichiarare di optare per un posto che, secondo la fatta graduazione, sia inferiore.