Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 154
Art. 154.
L'anno scolastico pel quale ha durata ed efficacia la graduatoria di concorso, a norma dell'art. 7, comma 5° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, termina con la chiusura delle scuole. I posti che si rendono disponibili nel periodo delle vacanze, che immediatamente succede alla chiusura delle scuole, saranno messi a concorso nell'anno successivo, coprendosi i posti medesimi con nomine provvisorie.