Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 242
Art. 242.
Gli stipendi dei maestri non potranno mai essere inferiori al minimo legale, nonostante qualunque rinunzia o convenzione in contrario.
Il diritto garantito alle maestre dall'art. 27, secondo comma del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, si estende a tutti i miglioramenti di carriera spettanti ai maestri.