Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 287
Art. 287.
In base ai prospetti approvati dai Consigli provinciali scolastici, il Ministero, riconosciuta la regolarita' dei dati forniti, provvedera' alla liquidazione dei concorsi e rimborsi dovuti ai Comuni per le citate leggi del 1886 e 1904, tenendo presenti i criteri stabiliti negli articoli precedenti, e quindi al relativo pagamento delle somme liquidate a titolo di rimborso o concorso per l'anno.