Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 6
Art. 6.
Nei primi 15 giorni del mese di luglio il sindaco pubblichera' un manifesto, ricordando ai genitori, ai tutori, ai direttori degli Istituti di beneficenza, ai quali fossero affidati i fanciulli orfani od esposti, o ai cittadini, ai quali i fanciulli fossero affidati dagli Istituti stessi, e, in generale, a tutti coloro che hanno in custodia e sotto la loro dipendenza o impiegano come che sia fanciulli in eta' di frequentare la scuola ed i cui parenti o tutori non abbiano dimora abituale nel Comune, l'obbligo che ad essi e' imposto dalla legge di procacciare l'istruzione ai fanciulli.
Col manifesto stesso il sindaco invitera', inoltre, le persone suindicate a dichiarare personalmente o per iscritto all'ufficio comunale, nel termine di 15 giorni, in qual modo essi intendano adempiere a tale obbligo; se per mezzo delle scuole pubbliche, di scuole private debitamente autorizzate o coll'insegnamento in famiglia.