Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 108
Art. 108.
Quando gli atti di permanente indisciplina o scostumatezza dell'alunno siano tali da lasciare il dubbio che possano derivare da anormalita' psichiche, il maestro puo', su parere conforme dell'ufficiale sanitario, proporre l'allontanamento definitivo dalla scuola che sara' deliberato dal sindaco.
Dove esistano scuole per deficienti, il sindaco curera' che, ove sia possibile, l'alunno allontanato vi sia accolto.