Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 131
Art. 131.
I documenti che i concorrenti devono esibire, a corredo della domanda in carta da bollo da cent. 60, sono i seguenti:
a) il titolo legale di abilitazione pel quale si concorre;
b) il certificato di idoneita' all'insegnamento della ginnastica, se il titolo di abilitazione all'insegnamento e' di data anteriore al 1879;
c) l'atto di nascita debitamente legalizzato;
d) il certificato medico, debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente e' di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di un insegnante, o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;
f) il certificato di moralita', debitamente legalizzato, relativo all'ultimo triennio, e rilasciato nelle forme prescritte dallo art. 2 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431;
t) il certificato penale;
g) tutti gli altri documenti che il concorrente ritenga opportuno di presentare.
I documenti di cui alle lettere d, e, f, devono essere di data non anteriore agli ultimi sei mesi dalla data del bando.
Il candidato che concorre ad una scuola dello stesso Comune dove insegna e' dispensato dal presentare i documenti di cui alle lettere c, d, e, f, purche' abbia avuto gia' occasione di presentarli nell'ultimo triennio, e ne faccia espresso richiamo nella domanda.
Nella domanda il concorrente deve chiaramente indicare il proprio recapito.
Il candidato che concorre ad un posto vacante di scuola ridotta a semestrale per effetto dell'art. 19 comma 1° della legge 8 luglio 1904, n. 407 dovra' esibire tutti i suindicati documenti, compresi quelli di cui alle lettere a) e b) essendo nella specie inapplicabile la disposizione dell'art. 1° comma 3° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.