N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 184


Art. 184.

Il maestro ha l'obbligo di risiedere nel Comune o nella frazione o borgata dove esercita il magistero.

Potra', con l'autorizzazione del Municipio e del R. ispettore, fissare la sua dimora in una localita' diversa, purche' posta a breve distanza dalla scuola ed in condizioni di facile comunicazione.

In caso di dissenso decidera' il R. provveditore.

Il maestro puo' assentarsi dalla residenza nei giorni in cui non e' tenuto ad alcun dovere d'ufficio.