Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 258
Art. 258.
Nel caso di ritardo non giustificato nell'invio dell'avviso di pagamento e della comunicazione degli estremi della ricevuta, puo' essere dal prefetto applicata all'esattore l'ammenda prevista dai capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie e delle esattorie.