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Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 27


Art. 27.

Il Consiglio scolastico provinciale esamina annualmente le condizioni dei Comuni i quali abbiano ottenuto la sospensione di cui all'art. 17 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

Quando queste condizioni, a giudizio del Consiglio stesso e della Giunta provinciale amministrativa, appaiono tali da permettere la istituzione totale o parziale dei nuovi corsi elementari, superiori, il prefetto riferira' al Ministero, che potra' revocare in tutto o in parte il provvedimento di sospensione.

Contro la decisione del Ministero sara' ammesso il ricorso alla sezione V del Consiglio di Stato.