N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 212


Art. 212.

Al giudizio disciplinare devono intervenire con voto deliberativo e con gli stessi diritti ed obblighi degli altri membri dei Consiglio scolastico due maestri o due direttori didattici, secondo che l'incolpato sia un maestro o un direttore.

Oltre i maestri e direttori, sono eletti come membri supplenti, per sostituire gli effettivi in caso di assenza o d'impedimento, altri due maestri e due direttori residenti nel capoluogo.

Cosi gli effettivi come i supplenti sono eletti, anno per anno, nella prima quindicina di dicembre, rispettivamente, dai mostri e dai direttori della Provincia.

Il loro ufficio e' gratuito.