Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 204
Art. 204.
Le punizioni disciplinari sono pronunziate dal Consiglio scolastico provinciale previo giudizio disciplinare nei modi o nelle forme prescritte nel capo seguente, fermo restando il diritto, di iniziativa del Comune per il licenziamento e salvo il caso in cui la punizione sia quella dell'avvertimento.
L'avvertimento e' dato dal sindaco o dal R. ispettore, e consiste nel rimostrare al maestro, a voce o per iscritto, la mancanza da lui commessa, con esortazione a non piu' ricadervi.
Quando l'avvertimento e' dato a voce, il sindaco o l'ispettore devono informarne per iscritto l'ispettore o il provveditore.