Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 137
Art. 137.
Le Commissioni di concorso devono costituirsi non piu' tardi del 15 luglio, salvo il caso preveduto dall'art. 129, comma ultimo.
A tal fine i Comuni notificano al Consiglio provinciale scolastico, non piu' tardi di 15 giorni prima della scadenza del termine, i nomi delle persone chiamate a far parte della Commissione giudicatrice per elezione della Giunta municipale.
Se entro il termine sopra indicato la notifica non sia pervenuta al Consiglio provinciale scolastico, questo provvede alla nomina dell'intera Commissione o a completarla.