Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 176
Art. 176.
Il maestro che non puo' recarsi a scuola per malattia, deve informare il direttore, o, in mancanza, il sindaco.
Il direttore deve informare il sindaco.
Qualora la malattia duri piu' di quindici giorni, il Municipio ha obbligo di darne avviso al R. ispettore e contemporaneamente di provvedere a sue spese alla supplenza.
Il maestro o direttore assente per causa di malattia, viene considerato in servizio ed ha diritto all'intero stipendio, purche' l'assenza non si prolunghi per piu' di sei mesi.