Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 141
Art. 141.
I commissari scelti fuori del Comune nel quale e' bandito il concorso percepiranno, a carico del Comune, un compenso per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno, da liquidarsi in conformita' delle disposizioni dei RR. decreti 14 settembre 1862, n. 840 e 25 agosto 1863, n. 1446.
Quando i commissari non siano provvisti attualmente di stipendio a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di un ente morale avranno diritto all'indennita' giornaliera stabilita per gli ispettori scolastici di ultima classe.