Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 330
Art. 330.
Le domande per apertura di scuole o convitti, corredate dei documenti indicati negli articoli precedenti, sono trasmesse dal R. ispettore, col suo parere, al R. provveditore, entro 15 giorni dal ricevimento.