Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 259
Art. 259.
Il tesoriere della Provincia e' obbligato, sulla semplice comunicazione del decreto del prefetto, a pagare gli stipendi dovuti agli insegnanti elementari della Provincia, a mezzo dell'ufficio postale e a spese del Comune quando il servizio di esattoria comunale o consorziale e' affidato ad uno speciale sostituto o ad un delegato per la riscossione o gestore e ciascuno di essi non disponga di fondi di cassa.