Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 140
Art. 140.
Non possono far parte di una stessa Commissione i parenti e gli affini fino al quarto grado civile, ne' coloro che siano legati con lo stesso vincolo di parentela o di affinita' con uno dei concorrenti.
In caso d'incompatibilita' o di rinuncia di qualcuno dei commissari l'autorita' cui e' deferita la nomina provvedera' immediatamente alla sostituzione.