Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 91
Art. 91.
In caso di assenza o d'impedimento del direttore il maestro piu' anziano, in ragione del servizio prestato e subordinatamente in ragione di eta', del luogo o delle scuole ove il direttore ha la sua sede ufficiale assume la supplenza, quando l'assenza non si protegge utile un mese. Per le assenze di piu' lunga durata il Comune nomina un surrogante che potra' scegliere anche tra i popri maestri, sempre con preferenza agli abilitati alla direzione.
Il compenso al surrogante e' a carico del direttore, se l'assenza e' motivata da interessi particolari di lui; se e' dovuta a malattia, il surrogante e' pagato a spese del Comune.