N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 73


Art. 73.

Le Commissioni o i deputati di vigilanza sono eletti ogni biennio dai Consigli comunali non piu' tardi della prima quindicina di ottobre. Trascorso inutilmente questo termine, il Consiglio scolastico provinciale, sentito il R. ispettore, provvede di ufficio alla nomina delle Commissioni o dei deputati, pei soli Comuni

dove non esiste la direzione didattica.