N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Allegato C


Allegato C.

TABELLA D'ORARI

(Art. 97 del regolamento)

Parte di provvedimento in formato grafico
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio Decreto 19 febbraio 1911, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Alla tabella degli orari (allegato C) annessa al regolamento generale per l'istruzione elementare, approvato col Nostro decreto 6 febbraio 1908, n. 150, e' aggiunta la seguente disposizione:
«Quando le condizioni locali lo richiedono, il Consiglio provinciale scolastico puo' consentire che l'intervallo tra il primo ed il secondo periodo delle lezioni sia di un'ora o venti minuti, con la facolta' per gli alunni di recarsi nelle loro abitazioni. In questo intervallo gli alunni, che intendano trattenersi nei locali scolastici, sono vigilati nei primi venti minuti, durante la refezione, dai titolari delle classi; e, durante l'ora successiva, la vigilanza e' ordinata in maniera da permettere che i titolari abbiano, ove lo chiedano, un'ora di riposo»".