Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 211
Art. 211.
Il provveditore, raccolti i necessari elementi, redige un'esposizione nella quale siano chiaramente specificati gli addebiti ed indicati le principali prove raccolte a carico e a discarico.
Questa esposizione e' comunicata, per mezzo del sindaco, al maestro, cui sara' assegnato un termine congruo per provvedere alla propria difesa, con avvertimento del giorno fissato per l'udienza e del diritto di mandare per iscritto le difese e di comparire personalmente.