Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 337
Art. 337.
I Municipi, gli enti morali, le Associazioni e i privati possono aprire Istituti di educazione per l'infanzia, per i sordo-muti, per i ciechi e per i deficienti, in locali riconosciuti salubri o convenienti.
Le persone preposte a questi Istituti devono possedere i titoli legali comprovanti la loro idoneita' all'ufficio.
Speciali istruzioni Ministeriali determineranno i limiti, i programmi e i metodi per i detti Istituti.