Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 23
Art. 23.
Agli effetti dell'art. 319 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, tenuto conto delle condizioni di vicinanza e di comodita', potranno essere riunite due o piu' frazioni o borgate, o casolari sparsi per formare gruppi di popolazione, in cui ai trovino oltre a cinquanta fanciulli fra maschi e femmine, soggetti all'obbligo dell'istruzione.
In questo caso la scuola sara' stabilita nella localita' che il Consiglio scolastico provinciale giudichera' piu' adatta.