Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 1
REGOLAMENTO GENERALE per la istruzione elementare.
Art. 1.
I fanciulli obbligati all'istruzione elementare debbono frequentare le classi elementari obbligatorie istituite nel Comune.
Nei Comuni che non hanno l'obbligo dell'istruzione elementare superiore, l'obbligo s'intende soddisfatto quando siasi superato l'esame di compimento.