N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 125


Art. 125.

Hanno diritto di concorrere ai posti d'insegnante, purche' abbiano i requisiti richiesti, tutti i maestri e i direttori del Regno, senza limiti di eta' od altre restrizioni non contemplate dalla legge.

Ai concorsi per le scuole maschili di grado inferiore sono ammesse anche le maestre.

E' in facolta' dei Comuni di ammettere le maestre anche ai concorsi per le scuole superiori maschili, ma la nomina non sara' approvata se non quando concorra il giudizio favorevole del R. provveditore.