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Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 295


Art. 295.

Non si concederanno per edifici scolastici sussidi superiori al terzo della spesa presunta, o di quella effettiva quando questa sia inferiore alla prima; in ogni caso, il sussidio non passera' le 10 mila lire.

Per gli edifici destinati a scuole rurali, il sussidio sara' esteso anche alla spesa per il campo destinato alle esercitazioni agrarie e per l'alloggio degli insegnanti, quando il Comune si obblighi a darlo a questi gratuitamente.

In nessun caso saranno concessi sussidi per maggiori spese che contrariamente alle previsioni, si siano verificate durante i lavori, fuorche' nel caso che tali spese sieno state autorizzate preventivamente dal Ministero e sempre entro i limiti piu' sopra indicati.