N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 332


Art. 332.

Al principio di ogni anno scolastico le persone che hanno aperte scuole o convitti debbono notificarne al R. provveditore la continuazione, dimostrando che gli istituti si trovano nelle condizioni in cui furono aperti.