Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 332
Art. 332.
Al principio di ogni anno scolastico le persone che hanno aperte scuole o convitti debbono notificarne al R. provveditore la continuazione, dimostrando che gli istituti si trovano nelle condizioni in cui furono aperti.